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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38666/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 22/09/2009 (irrevocabile il 26/12/2009). L'originaria richiesta della Procura mirava ad accertare il mancato adempimento della prescrizione consistente nella demolizione di opere abusive; invece nell'ordinanza impugnata il giudice motivava la revoca richiamando l'avvenuta commissione, entro il quinquennio, di altro reato punito con pena non inferiore a due anni (apparente errore da "copia e incolla"). Il difensore contestava che la successiva condanna sorse per fatto del 2016 con sentenza del 2019 (quindi oltre il quinquennio) e denunciava difetto e contraddittorietà della motivazione. Dall'esame risultava in atti un certificato penale del 2015 attestante una pronuncia relativa a fatto del 27/03/2012 (pena 1 anno e 4 mesi con sospensione). La Corte ha ritenuto che il provvedimento non spiegasse l'esito degli accertamenti circa la demolizione né chiarisse il titolo della domanda introduttiva del PM, e abbia basato la revoca su ragioni non oggetto di specifica domanda, con conseguente vizio di motivazione e violazione del principio che l'incidente di esecuzione deve avere petitum e causa petendi chiari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato nei limiti indicati e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, disponendo che si colmi il difetto di motivazione e che il giudice dell'esecuzione dia conto: a) dell'esito della verifica sull'adempimento della prescrizione (demolizione/rimessione in pristino) cui era subordinata la sospensione; b) delle specifiche richieste formulate nel procedimento esecutivo e del titolo giuridico in base al quale si procede. In sostanza la revoca della sospensione è stata cassata e la causa rinviata per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 165 cod. pen.

    Norma richiamata perché la sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento di prescrizioni; la verifica di tali obblighi nel procedimento esecutivo richiede che sia chiaro il contenuto della domanda del PM e che l'esito sia esplicitato nel provvedimento

  • Principio dell'impulso di parte nel procedimento di esecuzione (giurisprudenza)

    Il procedimento di esecuzione nasce dall'impulso di parte; il giudice dell'esecuzione non può decidere d'ufficio su questioni che richiedono una domanda specifica delle parti: la decisione del giudice adottata senza un adeguato petitum/causa petendi è viziata

  • Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 1839 del 28/11/2006; Sez. 5, n. 24131 del 31/05/2022; Sez. 6, n. 3713 del 03/12/1993)

    Richiamati precedenti che affermano: a) l'illegittimità di decisioni del giudice dell'esecuzione adottate d'ufficio in mancanza di impulso di parte; b) l'irrilevanza di domande generiche/meramente esplorative del PM quando si sollecita la revoca del beneficio senza un petitum chiaro; c) la necessità che il giudice esponga compiutamente l'esito degli accertamenti richiesti

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale della pena deve essere motivata in modo specifico: il giudice deve indicare espressamente l'esito degli accertamenti richiesti (es. mancata demolizione di opere abusive) e il nesso con la revoca del beneficio
  • Il procedimento esecutivo richiede un impulso di parte: il pubblico ministero deve formulare una domanda chiara (petitum e causa petendi); una richiesta generica di "verifica" non legittima automaticamente la revoca senza provvedimento motivato
  • Il giudice non può revocare il beneficio per ragioni diverse da quelle dedotte nella domanda delle parti senza spiegare perché agisce su altro titolo; l'uso di motivazioni 'copiate' o non pertinenti può portare alla cassazione
  • Per valutare la decorrenza dei termini (es. il quinquennio dall'irrevocabilità) è necessario esaminare il certificato del casellario e la data certa delle pronunce: errori o omissioni su questo punto incidono sulla legittimità della revoca
  • Se la richiesta del PM è volta solo ad accertare l'adempimento di prescrizioni, il giudice dell'esecuzione deve limitarsi a constatare l'avvenuto o mancato adempimento e motivare la decisione conseguente; in caso di accertamento negativo deve esplicitare le ragioni per la revoca
  • In casi di vizio di motivazione o di incompetenza di titolo della domanda, la via corretta è l'annullamento con rinvio al giudice di merito perché colmi le carenze e valuti specificamente le richieste e le prove

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