Cassazione Civile, Ordinanza n. 14810/2025 del 02/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla propria istanza di rimborso dell'IRAP relativa agli anni 2005-2008. In primo grado il ricorso era stato respinto perché la domanda sarebbe stata priva delle indicazioni relative agli estremi dei versamenti e ai relativi importi. La decisione era stata confermata in appello. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi; quello esaminato e accolto denunciava, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., l'esistenza di una motivazione apparente, apodittica e perplessa della sentenza di appello, perché la CTR si era limitata a recepire la decisione di primo grado senza confrontarsi con i motivi di appello e, al contempo, aveva dato atto della produzione degli F24 e dell'indicazione degli importi nel ricorso in appello, elementi incompatibili con l'assunto di carenza documentale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, ha dichiarato assorbiti gli altri due e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata disposta perché la motivazione della sentenza di appello è stata giudicata apparente e contraddittoria, non essendosi il giudice di merito confrontato con l'atto di appello e avendo reso affermazioni tra loro inconciliabili sui documenti prodotti e sulle indicazioni dei versamenti.
Norme richiamate
motivi di ricorso formulati per motivazione apparente
La Corte lo richiama quale parametro per censurare la sentenza di merito che presenti una motivazione solo apparente, apodittica o internamente contraddittoria, tale da non consentire di comprendere l'effettivo percorso decisorio.
Dal testo emerge solo il riferimento implicito ai motivi di ricorso per cassazione; la disposizione non è però specificamente sviluppata nella motivazione.
Massime di principio
- La sentenza d'appello è censurabile in cassazione quando si limiti a recepire in modo pedissequo la decisione di primo grado senza confrontarsi con le censure dedotte nell'atto di appello.
- La motivazione è apparente o contraddittoria quando, da un lato, afferma la mancanza di elementi documentali decisivi e, dall'altro, dà atto dell'esistenza di documenti o indicazioni che logicamente li contengono, senza spiegare la divergenza.
- In presenza di un vizio di motivazione apparente che incide sulla validità della decisione, la Corte accoglie il relativo motivo, assorbe gli altri e rinvia al giudice di merito per il nuovo esame della controversia.
- Nel giudizio di impugnazione, il giudice deve confrontarsi specificamente con i motivi di gravame e con il contenuto degli atti e dei documenti richiamati, non potendo limitarsi a una motivazione meramente reiterativa o tautologica.
Come è indicizzato
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