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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14810/2025 del 02/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla propria istanza di rimborso dell'IRAP relativa agli anni 2005-2008. In primo grado il ricorso era stato respinto perché la domanda sarebbe stata priva delle indicazioni relative agli estremi dei versamenti e ai relativi importi. La decisione era stata confermata in appello. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi; quello esaminato e accolto denunciava, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., l'esistenza di una motivazione apparente, apodittica e perplessa della sentenza di appello, perché la CTR si era limitata a recepire la decisione di primo grado senza confrontarsi con i motivi di appello e, al contempo, aveva dato atto della produzione degli F24 e dell'indicazione degli importi nel ricorso in appello, elementi incompatibili con l'assunto di carenza documentale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, ha dichiarato assorbiti gli altri due e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata disposta perché la motivazione della sentenza di appello è stata giudicata apparente e contraddittoria, non essendosi il giudice di merito confrontato con l'atto di appello e avendo reso affermazioni tra loro inconciliabili sui documenti prodotti e sulle indicazioni dei versamenti.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    motivi di ricorso formulati per motivazione apparente

    La Corte lo richiama quale parametro per censurare la sentenza di merito che presenti una motivazione solo apparente, apodittica o internamente contraddittoria, tale da non consentire di comprendere l'effettivo percorso decisorio.

  • artt. 360 c.p.c.

    Dal testo emerge solo il riferimento implicito ai motivi di ricorso per cassazione; la disposizione non è però specificamente sviluppata nella motivazione.

Massime di principio

  • La sentenza d'appello è censurabile in cassazione quando si limiti a recepire in modo pedissequo la decisione di primo grado senza confrontarsi con le censure dedotte nell'atto di appello.
  • La motivazione è apparente o contraddittoria quando, da un lato, afferma la mancanza di elementi documentali decisivi e, dall'altro, dà atto dell'esistenza di documenti o indicazioni che logicamente li contengono, senza spiegare la divergenza.
  • In presenza di un vizio di motivazione apparente che incide sulla validità della decisione, la Corte accoglie il relativo motivo, assorbe gli altri e rinvia al giudice di merito per il nuovo esame della controversia.
  • Nel giudizio di impugnazione, il giudice deve confrontarsi specificamente con i motivi di gravame e con il contenuto degli atti e dei documenti richiamati, non potendo limitarsi a una motivazione meramente reiterativa o tautologica.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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