Cassazione Penale, Ordinanza n. 37043/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per omicidio stradale. Il primo motivo contestava la ricostruzione del sinistro e la valutazione della prova, deducendo in sostanza una diversa lettura del materiale probatorio; la Corte di cassazione lo ha qualificato come richiesta di rivisitazione del fatto e come riproposizione di doglianze già svolte in appello. Il secondo motivo riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche: si lamentava l'omessa concessione del beneficio, ma la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata perché il giudice di merito aveva motivato sull'assenza di elementi positivi e sulla particolare gravità del fatto, commesso senza patente e in stato di ebbrezza alcolica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a sollecitare una non consentita rivalutazione del compendio probatorio e comunque reiterativo di censure già dedotte in appello; ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché manifestamente infondato, essendo legittimo il diniego delle attenuanti generiche in assenza di elementi positivi e alla luce della gravità della condotta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
norma incriminatrice contestata e posta a base della condanna per omicidio stradale
le circostanze attenuanti generiche non sono dovute per il solo stato di incensuratezza; il giudice può negarle per assenza di elementi positivi e valorizzando i criteri di cui all'art. 133 c.p.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla l. 24 luglio 2008, n. 125
richiamato come intervento normativo che ha rafforzato l'esigenza di elementi positivi per la concessione delle attenuanti generiche
parametri di riferimento per il giudizio di concessione o diniego delle attenuanti generiche, potendo il giudice valorizzare anche un solo elemento ritenuto prevalente
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
non citato testualmente nel testo fornito
non citato testualmente nel testo fornito
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che, sotto la veste di vizio di motivazione o violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio già scrutinato dai giudici di merito.
- Le doglianze che ripropongono in cassazione argomentazioni già dedotte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato dall'assenza di elementi di segno positivo e, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., non può fondarsi sul solo dato dell'incensuratezza dell'imputato.
- Nel giudizio sulle attenuanti generiche il giudice di merito ha un ampio margine valutativo: può valorizzare anche un solo elemento tra quelli dell'art. 133 c.p. ritenuto prevalente, purché la motivazione sia non contraddittoria e consenta il controllo di legittimità.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
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