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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21642/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Domanda di rimborso (totale o parziale) della ritenuta alla fonte applicata sui dividendi 2003 distribuiti a un fondo di investimento di diritto tedesco (MEAG) le cui quote sono interamente detenute dall'investitore tedesco DKV. Le ricorrenti sostenevano che il fondo tedesco aveva subito un trattamento fiscale sfavorevole rispetto a un omologo fondo italiano (15% di ritenuta versus esenzione o imposizione sostitutiva applicabile ai fondi italiani), in violazione del principio di libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE) e chiedevano il rimborso integrale delle ritenute.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo, ritenendo che la Commissione Tributaria Regionale avesse erroneamente posto a carico delle ricorrenti l'onere di dimostrare un confronto aritmetico complesso tra i due regimi. La Corte ha affermato che l'art.10 della Convenzione Italia-Germania va interpretato in conformità al principio di libera circolazione dei capitali (art.63 TFUE) e, alla luce dell'art.9, comma 4, d.lgs. n.461/1997 (versione ratione temporis), i dividendi percepiti dal fondo tedesco le cui quote sono sottoscritte esclusivamente da non residenti in Stati "white list" debbono beneficiare dell'esenzione totale dall'imposta sostitutiva. Di conseguenza la sentenza impugnata è cassata e la causa è decisa nel merito con accoglimento della domanda di rimborso totale; le spese dei gradi di merito sono compensate, quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 63 TFUE

    «Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo [Capo 4 Capitali e pagamenti] sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.»

    Principio di libertà di circolazione dei capitali che vieta trattamenti fiscali nazionali che, di fatto o di diritto, creino discriminazioni che possano disincentivare investimenti transfrontalieri; applicabile anche quando la materia è regolata da una convenzione bilaterale, imponendo al giudice nazionale di verificare la compatibilità.

  • art. 10 Convenzione Italia - Repubblica Federale di Germania (Dividendi)

    «...tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.»

    La norma pattizia fissa un limite massimo (15%) alla ritenuta alla fonte ma non impedisce, alla luce del diritto UE, che si applichi un'aliquota inferiore o l'esenzione se necessario per conformare il trattamento al principio di libera circolazione dei capitali.

  • art. 27, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, comma 3

    «La ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti ... L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. I soggetti non residenti... hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero.»

    Norma interna sulla ritenuta sui dividendi che disciplina presupposti e meccanismi di rimborso; la sua applicazione può essere soggetta a interpretazione conforme al diritto UE quando crei discriminazioni.

  • art. 9, legge 23 marzo 1983, n. 77

    «I fondi comuni di cui all'articolo 1 non sono soggetti alle imposte sui redditi ... Sul risultato della gestione del fondo ... la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva.»

    Regime dei fondi comuni residenti: i fondi italiani sono soggetti a imposta sostitutiva del 12,5% sul risultato di gestione, disciplina che determina un trattamento fiscale specifico per i fondi residenti.

  • art. 9, comma 4, d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461

    «Nel caso di organismi d'investimento collettivo mobiliare le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti di cui al comma 3, gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione altrimenti dovuta con le aliquote del 12,50 [...]»

    Prevede l'esenzione dall'imposta sostitutiva per i fondi residenti le cui quote siano interamente sottoscritte da non residenti residenti in Paesi che consentono adeguato scambio di informazioni (white list); la Corte ha ritenuto che tale esenzione, ratione temporis, debba essere estesa per interpretazione adeguatrice anche al caso del fondo estero per evitare discriminazione.

  • art. 6, comma 1, d.lgs. n. 239/1996

    «residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e che non siano residenti negli Stati o territori di cui all'articolo 76, comma 7-bis...»

    Definisce i soggetti non residenti ammessi al favore fiscale (white list); elemento chiave per dimostrare che il fondo e il suo investitore rientrano nei presupposti dell'esenzione.

  • art. 31 Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (richiamata)

    Canone di interpretazione secondo buona fede e alla luce dell'oggetto e scopo del trattato; utilizzato per giustificare un'interpretazione adeguatrice della convenzione bilaterale in conformità al diritto UE.

  • Sentenza Corte di Giustizia C-540/2007 (Commissione c. Italia)

    Principio che una normativa nazionale che assoggetta a tassazione più onerosa i pagamenti transfrontalieri rispetto a quelli domestici può costituire una restrizione alla libera circolazione dei capitali; la convenzione bilaterale non può giustificare automaticamente tale disparità.

  • Sentenza Corte di Giustizia C-156/17 (Köln-Aktienfonds Deka)

    Conferma che gli Stati possono prevedere regimi fiscali favorevoli per gli organismi di investimento ma che condizioni e oneri probatori devono rispettare il diritto UE: le autorità possono esigere prove ma non oneri amministrativi eccessivi né requisiti che rendano impossibile l'accesso al vantaggio fiscale.

Massime di principio

  • Una convenzione contro le doppie imposizioni (es. art.10) non esclude il controllo di compatibilità con il diritto UE: il giudice nazionale deve valutare e, se necessario, interpretare adeguativamente le norme nazionali e pattizie alla luce dell'art.63 TFUE.
  • Se un fondo estero è interamente sottoscritto da non residenti provenienti da Paesi "white list", il trattamento fiscale favorevole riservato ai fondi residenti (esenzione ex art.9, comma 4, d.lgs. 461/1997, ratione temporis) può dover essere esteso al fondo estero per evitare discriminazioni, salvo giustificazioni valide e specifiche dell'amministrazione.
  • L'onere della prova non può essere richiesto in maniera tale da rendere impossibile o eccessivamente gravoso l'accesso a un vantaggio fiscale per contribuenti non residenti: le autorità possono richiedere elementi probatori, ma essi devono permettere una verifica chiara e non irragionevole.
  • La 'coerenza del sistema fiscale interno' può giustificare trattamenti differenti solo in presenza di un nesso diretto e stringente tra vantaggi e oneri fiscali nelle diverse fasi; la mera preoccupazione di perdita di gettito non legittima discriminazioni.
  • In casi simili il contribuente dovrebbe documentare chiaramente lo status del fondo e degli investitori (esclusività dei sottoscrittori non residenti, residenza in Paese white list) e sollevare, se necessario, eccezioni di incompatibilità con il diritto dell'Unione affidandosi anche alla giurisprudenza CJEU rilevante.
  • Il giudice nazionale può decidere il merito senza rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ove i principi giuridici comunitari applicabili siano sufficientemente chiari alla luce della giurisprudenza consolidata.

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