Cassazione Penale, Sentenza n. 44179/2023 del 03/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Ancona del 15/12/2022 denunciando violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.). Si deduce che il Tribunale ha irrogato illegittimamente soltanto la pena pecuniaria nonostante l'art. 291-bis d.P.R. n. 43/1973 disponga, per l'introduzione nello Stato di tabacchi lavorati esteri in quantità superiore a 10 kg, la sanzione congiunta della pena pecuniaria e della reclusione da 2 a 5 anni. Il quantitativo contestato era superiore a 10 kg (nella sentenza risulta 19,800 kg; la contestazione indicava 17,800 kg).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo ma ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione. La Corte ha valutato la decorrenza dei termini (reato commesso il 2/9/2015), il termine di prescrizione con periodo massimo di interruzione (pari a 7 anni e 6 mesi) e le sospensioni computabili: 64 giorni per il rinvio determinato dalla pandemia da Covid-19 e 91 giorni per il rinvio dovuto all'astensione dalle udienze del difensore (totale sospensione 155 giorni). Non è stato invece computato l'intero periodo 10/3/2020-30/6/2020 per mera preannunciata adesione all'astensione, essendo quel rinvio determinato dalla disposizione legislativa che dal 9/3/2020 impose il rinvio delle udienze. Considerati tali elementi, la prescrizione del reato è intervenuta (estinzione il 4/8/2023), con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 291-bis d.P.R. n. 43/1973
L'introduzione nel territorio dello Stato di tabacchi lavorati esteri in quantitativo superiore a 10 kg è sanzionata congiuntamente con pena pecuniaria e reclusione da 2 a 5 anni; la Corte ha ritenuto che la pena applicata dal Tribunale (solo pecuniaria) fosse incompleta rispetto alla disposizione.
art. 291-ter d.P.R. n. 43/1973
Norma riferita alla fattispecie connessa; la sentenza di merito ha ritenuto integrati gli estremi del reato previsti dagli artt. 291-bis e 291-ter, fatto che conferma l'obbligo di applicare il trattamento sanzionatorio previsto.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Ground di cassazione per "violazione di legge" in relazione alla determinazione della pena; il Procuratore generale ha utilizzato tale motivo per contestare che mancasse la pena detentiva prescritta dalla norma sostanziale.
Giurisprudenza (Sez. 3, n. 5908 del 11/01/2023, Stabilini)
Principio secondo cui la Corte di cassazione deve rilevare d'ufficio l'intervenuta prescrizione anche quando il ricorso del pubblico ministero concerne esclusivamente questioni di trattamento sanzionatorio; tale principio è stato richiamato per giustificare l'annullamento senza rinvio.
Disposizioni e prassi relative alla sospensione dei termini processuali per Covid-19
La Corte ha interpretato che la sospensione dovuta alla pandemia opera da specifica data normativa (dal 9/3/2020) e che non sempre sono computabili integralmente i periodi di rinvio quando il differimento sia determinato da norme emergenziali o da adesioni difensive: bisogna verificare la causa effettiva del rinvio.
Massime di principio
- Quando la norma sostanziale prevede la doppia sanzione (pena detentiva e pecuniaria) per una specifica soglia quantitativa, il giudice di merito deve applicare entrambe le pene se accerta la soglia; la sola irrogazione della multa è insufficiente.
- Un ricorso in cassazione proposto dal pubblico ministero anche su questioni di pena impone alla Corte di valutare d'ufficio l'eventuale intervenuta prescrizione: se il reato è prescritto, occorre annullare senza rinvio.
- Ai fini della prescrizione si computa anche il tempo trascorso fino alla pronuncia della Corte di cassazione quando il ricorso non è inammissibile; pertanto l'azione del ricorrente può accelerare oppure rendere inevitabile l'emergere della prescrizione.
- Le sospensioni dei termini processuali devono essere computate con attenzione alla loro effettiva causa giustificativa: sospensioni derivanti da provvedimenti legislativi (es. disposizioni Covid-19) o da astensioni effettivamente operate possono essere conteggiate, mentre non è automatico computare periodi basati su mere preannunciazioni.
- Se il ricorso denuncia errore di diritto sulla determinazione della pena, la Corte può (a) cassare con rinvio per correggere il trattamento sanzionatorio, oppure (b) annullare senza rinvio se nel frattempo il reato è estinto per prescrizione; la presenza della prescrizione prevale sull'accertamento del vizio di diritto.
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