Cassazione Penale, Sentenza n. 2466/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi e ha accolto il terzo motivo relativo alle esigenze cautelari. È stata annullata l'ordinanza impugnata limitatamente alla parte che riguarda il pericolo di recidiva e l'adeguatezza della misura, con rinvio al Tribunale di Palermo per un nuovo giudizio sulle esigenze cautelari e sulla valutazione di misure meno afflittive eventualmente idonee.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente articolava tre motivi: (1) nullità dell'ordinanza per mancato controllo autonomo del Tribunale sull'ordinanza genetica che aveva recepito la richiesta del PM; (2) insufficienza del giudizio di gravità indiziaria, contestando l'interpretazione di conversazioni intercettate e la mancanza di prove della ricezione di denaro e del concreto coinvolgimento personale nel patto corruttivo; (3) illegittimità delle esigenze cautelari e sproporzione della misura (arresti domiciliari) in assenza di un pericolo di recidiva attuale, considerata la sospensione dal servizio e lo stato di incensuratezza, proponendo misure interdittive meno afflittive.
Norme richiamate
art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
L'attualità del pericolo di reiterazione non è intesa come imminenza di una specifica occasione di reato, ma come continuità temporale della potenzialità criminosa; è richiesta una valutazione prognostica della possibilità di condotte reiterative sulla base delle modalità, della personalità dell'indagato e del contesto.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Competenza per il nuovo giudizio di riesame a seguito dell'annullamento parziale dell'ordinanza.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n. 18853/2018 e altre pronunce)
Il riesame ha efficacia devolutiva completa; il Tribunale di riesame può confermare o riformare il provvedimento anche per ragioni diverse da quelle esposte nell'ordinanza impugnata e ha un obbligo motivazionale attenuato rispetto ai punti non specificamente contestati dalla difesa.
Massime di principio
- Il giudice deve valutare l'attualità del pericolo di recidiva come continuità della potenzialità criminosa e non come mera imminenza di una specifica occasione; occorre una valutazione prognostica basata su fatti concreti, personalità e contesto.
- La sospensione dal servizio e il tempo trascorso dai fatti sono elementi rilevanti nella verifica delle esigenze cautelari e possono rendere giustificabile una misura meno afflittiva se il giudice spiega adeguatamente perché tali elementi non neutralizzano il pericolo di reiterazione.
- Se la difesa non solleva censure specifiche su parti del quadro indiziario, il Tribunale di riesame può richiamare la motivazione dell'ordinanza applicativa con un obbligo motivazionale attenuato sui punti non contestati.
- Il giudice deve motivare chiaramente perché non è possibile adottare misure interdittive o meno gravose, indicando quali relazioni o circostanze concrete rendono attuale il pericolo di recidiva; la motivazione generica è insufficiente e causa annullamento parziale.
- Conversazioni intercettate che coinvolgono terzi e l'assenza di prove della effettiva ricezione di denaro possono rendere debole il quadro indiziario in relazione a un ingresso tardivo nell'accordo corruttivo; occorre collegamento probatorio specifico per sostenere la gravità indiziaria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2330/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2331/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2332/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2333/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2334/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2335/2024 del 19/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →