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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32440/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sostenendo in particolare l'insussistenza del dolo. Ha inoltre lamentato la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, con specifico richiamo all'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 2 c.p. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché non proposti con l'atto di appello e comunque generici, essendo formulati in modo apodittico senza indicare elementi di fatto o di prova trascurati dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come base della condanna confermata in appello, relativa al reato di resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 62, comma primo, n. 2 c.p.

    Richiamato dal ricorrente come attenuante comune non concessa; la Corte non entra nel merito della sua applicabilità perché il motivo è ritenuto inammissibile e generico.

Massime di principio

  • Sono inammissibili in cassazione i motivi che introducono questioni non dedotte con l'atto di appello, quando non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile anche quando si limita a formule apodittiche o a mere enunciazioni, senza indicare specificamente gli elementi di fatto o di prova che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare.
  • La deduzione di insussistenza del dolo e di mancato riconoscimento delle attenuanti richiede una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata; in difetto, la censura è priva di specificità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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