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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15359/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallito)

La controversia

La controversia riguarda il diniego del beneficio dell’esdebitazione ex art. 142 l.fall. richiesto da un socio illimitatamente responsabile dichiarato fallito in estensione quale socio di una s.n.c. Il tribunale aveva negato il beneficio e la corte d’appello aveva rigettato il reclamo, ritenendo insussistenti sia il presupposto oggettivo del parziale soddisfacimento dei creditori, poiché la percentuale di pagamento era stata ritenuta inferiore al 2%, sia il requisito soggettivo della meritevolezza, valorizzando una gestione aziendale connotata da gravi illeciti tributari commessi anni prima. Il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 12 preleggi e 142, 143 e 144 l.fall., sostenendo che le ragioni addotte per escludere la meritevolezza erano estranee alle ipotesi tassative previste dalla norma e che non erano state individuate responsabilità personali specifiche né condotte ostative tipizzate. Con il secondo motivo ha censurato la valutazione del presupposto oggettivo, deducendo che la corte territoriale aveva calcolato in modo non corretto la percentuale di soddisfacimento dei creditori, senza distinguere tra debiti della società e debiti dei soci e senza considerare integralmente attivo acquisito, attivo realizzato e somme consumate in prededuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato che le ragioni poste dalla corte d’appello a fondamento del diniego della meritevolezza esorbitavano dalle ipotesi tassative di cui all’art. 142, comma 1, l.fall., e che il richiamo a illeciti fiscali della società, risalenti e non accompagnati da specifiche responsabilità personali del ricorrente, non era sufficiente a negare il beneficio. Ha inoltre ritenuto errata la valutazione del presupposto oggettivo, perché il giudice di merito aveva compiuto il calcolo della soddisfazione dei creditori in modo non adeguato, senza una corretta distinzione delle masse e senza considerare tutti i dati rilevanti della procedura; la percentuale ritenuta irrisoria poteva in realtà risultare ben più alta. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, che dovrà riesaminare i presupposti dell’esdebitazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato in relazione all’interpretazione della disciplina dell’esdebitazione, da applicare secondo il significato letterale e sistematico della norma e nel rispetto della tassatività delle ipotesi ostative.

  • art. 142 l.fall.

    primo comma; secondo comma; numeri da 1) a 6)

    Le cause ostative alla meritevolezza sono tassative; il giudice non può introdurre ragioni ulteriori rispetto a quelle tipizzate. Il presupposto oggettivo del parziale soddisfacimento va valutato in modo coerente con il favor debitoris, considerando se il soddisfacimento sia solo irrisorio o totalmente assente.

  • art. 143 l.fall.

    Richiamato insieme agli altri articoli sulla disciplina dell’esdebitazione, senza autonoma elaborazione decisiva nel testo.

  • art. 144 l.fall.

    Richiamato insieme agli altri articoli sulla disciplina dell’esdebitazione, senza autonoma elaborazione decisiva nel testo.

  • art. 23 direttiva (UE) 2019/1023

    La direttiva conferma la tassatività e la delimitazione rigorosa delle deroghe all’accesso all’esdebitazione, ammettendole solo per condotte disoneste o in malafede o per circostanze ben definite e debitamente giustificate.

Massime di principio

  • In materia di esdebitazione, le cause ostative riferite alla meritevolezza del debitore sono di stretta interpretazione e non possono essere estese a comportamenti o circostanze non espressamente tipizzati dalla legge.
  • La valutazione del presupposto oggettivo del parziale soddisfacimento dei creditori deve essere compiuta considerando l’intera vicenda liquidatoria e tutte le poste rilevanti della procedura, non mediante un mero confronto semplificato tra attivo distribuito e passivo complessivo.
  • La soglia di esclusione del beneficio per insoddisfacimento dei creditori opera solo quando il soddisfacimento sia totalmente assente o così esiguo da risultare concretamente irrilevante; il giudice di merito deve motivare in modo rigoroso tale giudizio.
  • Nel fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile, ai fini dell’esdebitazione devono essere considerati creditori concorsuali anche i creditori sociali, poiché il credito insinuato nel fallimento della società rileva anche nella procedura del socio.
  • Il richiamo a illeciti fiscali o ad irregolarità gestionali della società non basta, da solo, a negare la meritevolezza del socio fallito se non è accompagnato dall’accertamento di specifiche responsabilità personali riconducibili alle ipotesi ostative previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudiziale
RamiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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