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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29475/2025 del 12/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che lo ha condannato per maltrattamenti aggravati e lesioni aggravate nei confronti dei genitori e del fratello, deducendo: (1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 572, comma 2 (condotta commessa in presenza o in danno di minori), sostenendo che i minori non avrebbero assistito agli episodi e sollevando questioni di irretroattività/tempo di applicazione della norma; (2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'aggravante di cui all'art. 61 n.5 (aver approfittato della particolare vulnerabilità derivante da età e dalle condizioni di salute del padre invalido), contestando l'insufficienza degli elementi concreti per desumerla; (3) vizio nel bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti e nella determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'interpretazione applicata dalla Corte d'appello secondo la quale, per integrare l'aggravante di cui all'art. 572, comma 2 (c.d. "violenza assistita"), è necessario che il minore abbia presenziato a plurimi episodi tali da poter essere ritenuto a rischio di compromissione del suo sviluppo psico-fisico (aderendo all'indirizzo giurisprudenziale più rigoroso). Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello che ha valorizzato le dichiarazioni del fratello circa plurime discussioni e stati di shock dei minori; ha escluso rilievo negativo per la mancata indicazione puntuale delle date, visto che il reato è perfezionatosi dopo l'entrata in vigore della legge n.69/2019 e non è stata proposta prova contraria. Sull'art. 61 n.5, ha confermato che l'età avanzata dei genitori e l'invalidità al 100% del padre costituiscono elementi concreti di vulnerabilità sfruttati dall'agente, sufficiente a integrare l'aggravante. Infine ha ritenuto legittimo il bilanciamento operato dal giudice di merito nella determinazione della pena, che non appare frutto di arbitrio. Conseguentemente, il ricorso è rigettato e l'imputato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 572 cod. pen.

    La Corte interpreta l'aggravante introdotta dalla legge n.69/2019 come applicabile solo se il minore ha assistito a plurimi episodi tali da configurare il rischio di compromissione dello sviluppo psico-fisico; aderisce all'orientamento che richiede più di una sola condotta assistita.

  • art. 61 cod. pen., n. 11-quinquies

    Dalla riforma del 2013 la circostanza comune fu estesa alla presenza di minori; con la legge 2019 la specificazione rispetto all'art. 572 è stata rimossa e l'aggravante speciale è stata re-introdotta nell'art. 572; la Corte chiarisce la distinzione tra aggravante comune (precedente) e quella speciale ora vigente.

  • art. 61 cod. pen., n. 5

    Per questa aggravante è necessario che sussista, in concreto, una situazione di vulnerabilità della vittima (tempo, luogo o persona) e che l'agente se ne sia approfittato; l'età avanzata e l'invalidità del padre sono stati ritenuti elementi concreti idonei ad integrare tale aggravante.

  • d.l. 14/08/2013 n.93, conv. con legge 15/10/2013 n.119

    d.l. 14/08/2013 n.93, convertito con legge 15/10/2013 n.119

    Ha abrogato la precedente aggravante speciale e introdotto una aggravante comune (n.11-quinquies art.61) estesa ai minori; tale quadro è poi cambiato con la legge n.69/2019.

  • legge 19/07/2019 n.69

    legge 19/07/2019 n.69 (entrata in vigore 09/08/2019)

    Ha reintrodotto nel secondo comma dell'art. 572 un'aggravante speciale (aumento fino alla metà della pena) per i maltrattamenti commessi in presenza o in danno di minori, persone in gravidanza o con disabilità; la Corte applica tale disposizione al periodo di condotta pertinente.

Massime di principio

  • Per l'aggravante di violenza 'assistita' ex art. 572, comma 2, non è sempre sufficiente l'assistenza a una singola condotta: il giudice può richiedere plurimi episodi (per gravità e ricorrenza) idonei a compromettere lo sviluppo del minore; esiste tuttavia contrasto giurisprudenziale.
  • La prova della presenza o del danno del minore può essere desunta da dichiarazioni congrue e da elementi probatori anche senza datazione puntuale degli episodi, purché la condotta rientri nel periodo di efficacia della norma applicabile e non sussistano elementi contrari.
  • L'aggravante di cui all'art. 61 n.5 richiede elementi concreti che dimostrino la particolare vulnerabilità della vittima (età, salute, invalidità, condizioni che ostacolano la difesa); non basta una valutazione astratta o generica della fragilità.
  • Il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e la determinazione della pena sono valutazioni di merito con ampia discrezionalità; in cassazione sono sindacabili solo per vizio logico o arbitrarietà manifesta.
  • Sulle questioni di applicazione temporale delle norme penali speciali (irretroattività), occorre verificare il periodo in cui le condotte si sono realizzate rispetto all'entrata in vigore della norma; in assenza di prova contraria, l'applicazione è possibile se il reato è stato perfezionato dopo l'entrata in vigore.

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