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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33280/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che aveva rigettato il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, censurando: (1) la valutazione della natura economico-commerciale dell'attività sociale basata unicamente sul bilancio 2015 e la mancata considerazione della struttura e degli scopi della cooperativa nonché del parere del Ministero dello Sviluppo Economico (violazione art. 2545-terdecies c.c.); (2) la riconosciuta situazione di insolvenza nonostante beni, crediti vantati verso la Regione Marche e l'assenza di tentativi di soddisfazione dei creditori con procedure ordinarie (violazione art. 5 l.fall.). Inoltre il ricorso sollevava la questione di diritto rilevante circa l'assoggettabilità a fallimento delle cooperative sociali divenute di diritto imprese sociali per il d.lgs. n. 112/2017.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il d.lgs. n. 112/2017 (art. 1, comma 4) abbia attribuito di diritto alle cooperative sociali la qualifica di 'impresa sociale' e che, per principio di specialità e in chiave sistematica e costituzionalmente orientata, l'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 112/2017 (che dispone l'assoggettamento delle imprese sociali alla liquidazione coatta amministrativa in caso di insolvenza) prevale sull'art. 2545-terdecies c.c. applicabile alle cooperative ordinarie. Di conseguenza la cooperativa non poteva essere assoggettata al fallimento ma alla liquidazione coatta amministrativa; la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Ancona in diversa composizione per l'applicazione dei principi indicati e per statuire sulle spese. Il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 2545-terdecies c.c.

    Prevede che le cooperative che esercitano attività commerciale possono essere assoggettabili, in caso di insolvenza, sia a liquidazione coatta amministrativa sia a fallimento; interpretata dalla Corte d'appello come norma applicabile alle cooperative sociali in mancanza di diversa specialità.

  • d.lgs. n. 112/2017, art. 1, comma 4

    le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali

    Attribuisce ex lege lo status di impresa sociale alle cooperative sociali; la Cassazione ha ritenuto che tale status importi l'applicazione della disciplina speciale delle imprese sociali, ove piu' favorevole.

  • d.lgs. n. 112/2017, art. 14, comma 1

    in caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa

    Stabilisce che le imprese sociali, in caso di insolvenza, sono soggette alla liquidazione coatta amministrativa; la Corte ha ritenuto questa norma prevalente e inibitoria della dichiarazione di fallimento per le cooperative sociali di diritto.

  • legge n. 381/1991

    Disciplina le cooperative sociali come categoria speciale di cooperative; è richiamata per stabilire la compatibilità con la disciplina delle imprese sociali e l'applicabilità delle norme del codice civile sulle cooperative se compatibili.

  • art. 2, comma 2, l.fall.

    Norma che, ratione temporis, esclude di norma il concorso tra liquidazione coatta amministrativa e fallimento salvo diversa previsione di legge; la Corte la considera coerente con la prevalenza della l.c.a. per le imprese sociali.

  • art. 196 l.fall.

    Testo che pare prevedere il concorso tra le procedure, ma va interpretato alla luce dell'art. 2, comma 2, e in modo da richiedere una espressa previsione normativa per ammettere la procedura fallimentare; la Corte nega che tale norma prevalga sulla disciplina speciale delle imprese sociali.

  • d.lgs. n. 460/1997 (ONLUS)

    La qualifica di ONLUS è normativa fiscale di stretta interpretazione e non impedisce, di per sè, l'assoggettamento a fallimento; la Corte distingue gli effetti fiscali da quelli di ordinamento concorsuale.

  • d.lgs. n. 155/2006 (art. 15 e 17, poi abrogato)

    Riferimento storico: prima della riforma le cooperative sociali non acquisivano automaticamente lo status di impresa sociale; la riforma del 2017 ha modificato tale assetto riconoscendo il carattere di impresa sociale di diritto.

  • giurisprudenza citata (es. Cass. n. 29245/2021, Cass. n. 9830/2017, Cass. n. 18396/2015)

    Precedenti utilizzati per discutere la rilevanza dei pareri ministeriali e della qualifica ONLUS; la Corte ritiene però che la modifica normativa del 2017 renda non applicabile senza adeguata interpretazione il precedente orientamento.

Massime di principio

  • Le cooperative sociali di cui alla legge 381/1991 hanno acquisito di diritto lo status di "impresa sociale" per effetto dell'art. 1, comma 4, d.lgs. n. 112/2017; pertanto in caso di insolvenza si applica primariamente la disciplina dell'impresa sociale (art. 14 d.lgs. 112/2017) con ricorso alla liquidazione coatta amministrativa, salvo che la legge disponga espressamente diversamente.
  • In caso di conflitto tra la disciplina speciale dello status (imprese sociali) e la disciplina del tipo (cooperative), prevalgono le norme speciali più favorevoli all'ente, in particolare se la ratio normativa mira a favorire finalità di utilità sociale e promozione del terzo settore.
  • I pareri ministeriali obbligatori (es. MISE) non sono necessariamente vincolanti; il loro rilievo va comunque valutato nel contesto sistematico e normativo aggiornato.
  • Per cooperative che non rientrino nello status di impresa sociale (o per altri enti cooperativi ordinari) rimane applicabile la disciplina dell'art. 2545-terdecies c.c.: va valutata l'attività commerciale/economicità e lo stato di insolvenza con criteri concreti e oggettivi (proporzione costi/ricavi, rapporto tra attivo e passivo).
  • Quando la società è in liquidazione, lo stato di insolvenza va valutato in chiave statica (rapporto fra attività e passività), mentre l'accertamento dell'esercizio di attività commerciale richiede un'analisi economica complessiva e non limitata a un singolo bilancio, salvo che il bilancio non renda evidente la natura economica dell'attività.
  • Nelle controversie analoghe è utile documentare lo status di impresa sociale, la disciplina statutaria, e gli effetti pratici della qualifica sulla tutela degli interessi pubblici e dei creditori; l'esistenza di agevolazioni fiscali (es. ONLUS) non basta a escludere il regime concorsuale applicabile.

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