Sentenza del 30/09/2015 n. 19445 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava gli avvisi di accertamento n. 11973/2003 ed altri, con cui il Comune aveva recuperato l’imposta sulla pubblicità per l’anno 2002. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva accolto nel merito il ricorso della società. La CTR del Lazio, con sentenza n. 103/36/09 depositata il 13 maggio 2009, aveva dichiarato inammissibile l’appello del Comune: riteneva che il Dirigente dell’Ufficio Pubblicità non potesse rappresentare l’ente, che la norma sulla capacità processuale del dirigente dell’ufficio tributi non fosse applicabile al dirigente competente per l’imposta pubblicitaria e che tale potere valesse per resistere al ricorso, ma non per proporre appello. Il Comune ha contestato questa interpretazione, chiedendo se il dirigente dell’ufficio competente per lo specifico tributo potesse stare in giudizio senza autorizzazione della Giunta e anche impugnare la decisione di primo grado; ha inoltre chiesto se la disciplina si applicasse ai giudizi già pendenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del Comune, dichiarato assorbito il secondo, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa a un’altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, anche per regolare le spese di ogni fase e grado. Ha stabilito che, nei giudizi tributari pendenti, il riferimento al dirigente dell’ufficio tributi comprende il dirigente responsabile dell’ufficio competente per lo specifico tributo oggetto della lite. Tale dirigente può stare in giudizio anche in appello: l’impugnazione proposta dal contribuente contro l’atto impositivo consente all’ente di essere rappresentato dal dirigente competente anche nei successivi gradi, compresa la proposizione dell’appello. La Cassazione non ha deciso le ulteriori questioni di merito, rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 3, come modificato dal D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3-bis, comma 1, convertito dalla L. 31 maggio 2005, n. 88
può stare in giudizio mediante il Dirigente l'Ufficio Tributi, da intendersi quest'ultimo come il Dirigente responsabile dell'Ufficio dello specifico Tributo oggetto di lite davanti alla Commissione Tributaria, quando venga proposto ricorso avverso un atto impositivo e ciò nel senso che la proposizione del ridetto ricorso contro l'atto impositivo consente al Dirigente in parola di stare in giudizio anche in grado d'appello, perchè trattasi sempre di resistere al ricorso ordinariamente proposto dal contribuente
La rappresentanza processuale dell’ente locale può essere esercitata dal dirigente responsabile dell’ufficio competente per lo specifico tributo controverso, non soltanto dal dirigente di un ufficio denominato formalmente «Ufficio Tributi». Il potere comprende anche la partecipazione ai gradi successivi e la proposizione dell’appello, poiché il giudizio resta diretto alla resistenza alla pretesa del contribuente contro l’atto impositivo.
D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3-bis, comma 2, convertito dalla L. 31 maggio 2005, n. 88
al quale deve essere riconosciuta natura di interpretazione autentica in relazione alla circostanza che il cit. D.l. n. 44, art. 3 bis, comma 2, ne dispone l'applicazione ai processi che come il presente sono in corso
La disciplina sulla rappresentanza processuale del dirigente si applica anche ai processi già pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Massime di principio
- Nelle liti tributarie relative a un tributo specifico, per individuare il dirigente legittimato a rappresentare l’ente locale conta la competenza effettiva sull’ufficio che gestisce quel tributo, non la sola denominazione formale dell’ufficio.
- Il potere processuale del dirigente competente non si esaurisce nella costituzione in primo grado: può estendersi ai successivi gradi, compresa la proposizione dell’appello contro la decisione che ha accolto il ricorso del contribuente.
- La regola sulla rappresentanza del dirigente, secondo la decisione, opera anche nei giudizi tributari già pendenti quando la norma è entrata in vigore.
- La cassazione con rinvio per una questione processuale non determina automaticamente l’esito della controversia tributaria nel merito: le questioni non esaminate devono essere decise dal giudice di rinvio.
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