Sentenza n. 1588/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere il ricalcolo del proprio trattamento di fine servizio con inclusione dei benefici economici normativamente contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987 n. 472, come introdotto dall'articolo 21, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei “sei scatti stipendiali” contemplati dalle disposizioni citate, nonché la condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione in favore dei ricorrenti delle spettanti somme aggiuntive a titolo di indennità di buonuscita, scaturenti dalla differenza tra il TFS effettivamente calcolato dall'Istituto e quello ricalcolato mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali nel calcolo del trattamento di fine servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (ex appartenenti forze di polizia)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, già appartenenti a corpi di polizia a ordinamento civile o militare, collocati a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio, hanno chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nonché la corresponsione delle somme aggiuntive, con interessi e rivalutazione. Hanno sostenuto che il beneficio si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare in forza dell'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010. L'INPS ha eccepito la decadenza e la prescrizione quinquennale della pretesa e ha chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha escluso la decadenza, ritenendo che l'inosservanza del termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 per la domanda di collocamento a riposo non produca conseguenze decadenziali. Ha respinto anche l'eccezione di prescrizione, rilevando che il termine decorre dalla data dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche per l'effetto interruttivo riconducibile al pagamento rateale, e che l'INPS non aveva allegato tale data. Nel merito, ha affermato che il beneficio dei sei scatti spetta agli ex appartenenti alle forze di polizia, sia a ordinamento civile sia militare, collocati a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con almeno 35 anni di servizio. La nozione di forze di polizia è stata ritenuta ampia e comprensiva dei corpi indicati, alla luce della funzione estensiva del d.l. n. 387/1987 e dell'art. 16 della legge n. 121/1981. È stato quindi accertato l'obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo i sei scatti nella base di calcolo, con corresponsione degli interessi legali sulle somme dovute. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472
al personale della Polizia di Stato ... che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio; le disposizioni ... si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile
Il beneficio si applica agli appartenenti alle forze di polizia, civili e militari, collocati a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con almeno 35 anni di servizio; il termine del 30 giugno per la domanda di quiescenza non è decadenziale.
art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472
Conferma l'applicabilità dell'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare.
art. 16 l. 1 aprile 1981, n. 121
Rileva per individuare in senso ampio le forze di polizia, comprendendo anche l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
art. 1 d.l. 21 settembre 1987, n. 387
Evidenzia la funzione di estensione dei benefici economici previsti dal d.P.R. n. 150/1987 ai diversi corpi indicati dalla disposizione.
È richiamato quale fonte dei benefici economici originariamente previsti per il personale della Polizia di Stato.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 spetta, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, agli appartenenti alle forze di polizia, a ordinamento civile o militare, collocati a riposo a domanda dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età e con almeno trentacinque anni di servizio utile.
- La nozione di forze di polizia rilevante ai fini dell'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 deve essere interpretata in senso ampio e comprende i corpi individuati dall'art. 16 l. n. 121/1981, inclusi i corpi a ordinamento militare cui l'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 mantiene applicabile il beneficio.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, sicché la sua inosservanza non determina la perdita del diritto al beneficio.
- Per il diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti, la prescrizione decorre dalla data dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; il pagamento rateale può integrare riconoscimento interruttivo del debito. L'eccezione di prescrizione non è concreta se l'amministrazione non allega la data dell'ultimo ordinativo di pagamento.
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