Cassazione Penale, Sentenza n. 41720/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Genova che aveva respinto la sua istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione per consentirle di chiedere l'ammissione alla detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 1, l. 26 novembre 2010, n. 199. Il Tribunale dell'esecuzione aveva ritenuto che la ricorrente avesse già beneficiato di una sospensione ex art. 656, comma 5, c.p.p., avesse richiesto misure alternative poi rigettate dal Tribunale di sorveglianza e che, secondo giurisprudenza consolidata, non fosse possibile disporre una nuova sospensione per consentire un'ulteriore istanza ex l. n. 199/2010. In via subordinata la ricorrente prospettava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. n. 199/2010 per violazione dell'art. 3 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: nel corso del procedimento si è formato un nuovo ordine di esecuzione (cumulo di più condanne, con ordine del 30/06/2025) che ha regolato l'espiazione della pena e ha disposto la non sospensione dell'esecuzione conformemente al precedente provvedimento del Tribunale di sorveglianza. Poiché l'ordine impugnato aveva ormai cessato i suoi effetti, l'accoglimento del ricorso non avrebbe arrecato alcun vantaggio pratico alla ricorrente. La Corte ha inoltre ritenuto impossibile enunciare d'ufficio un principio di diritto nell'interesse della legge in presenza di inammissibilità nel processo penale. Non è stata imposta la condanna alle spese o sanzione pecuniaria alla ricorrente. Infine è disposto che, in caso di diffusione del provvedimento, siano omessi i dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/03.
Norme richiamate
norma richiamata quale base per la sospensione dell'esecuzione; il Tribunale aveva già concesso una sospensione ai sensi del comma 5 e questo era stato valutato come ostativo a una nuova sospensione per le stesse finalità
art. 1 l. 26 novembre 2010, n. 199
la ricorrente chiedeva che la norma fosse interpretata nel senso che il rigetto di misure alternative ordinarie non escluda la possibilità di accedere alla detenzione domiciliare speciale per pene brevi; la Corte di cassazione non ha però deciso sul merito né sulla costituzionalità della norma perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
art. 3 Cost.
articolo evocato nella questione di costituzionalità proposta dalla ricorrente (violazione del principio di ragionevolezza), ma la questione non è stata esaminata dalla Corte per inammissibilità del ricorso
norma sulla riservatezza dei dati personali; la Corte dispone l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del provvedimento in caso di diffusione
Massime di principio
- Se, nel corso del gravame, la situazione esecutiva del ricorrente cambia (es. emissione di un nuovo ordine di esecuzione che cumula più pronunce), il ricorso può diventare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse perché l'annullamento del provvedimento impugnato non produrrebbe alcun vantaggio pratico.
- La Corte di cassazione penale non può enunciare d'ufficio principi di diritto nell'interesse della legge quando il ricorso è dichiarato inammissibile per mancanza di interesse; in tali ipotesi le questioni di diritto o costituzionali sollevate restano non decise.
- Prima di proporre impugnazioni avverso ordinanze di esecuzione, conviene verificare immediatamente via banca dati dell'amministrazione penitenziaria l'esistenza di eventuali nuovi ordini di esecuzione o provvedimenti intervenuti che possano incidere sull'efficacia del provvedimento impugnato.
- La presentazione di una precedente sospensione ex art. 656 c.p.p. e il rigetto successivo di misure alternative da parte del Tribunale di sorveglianza possono ostare a una nuova sospensione per consentire istanze alternative nei termini valutati dalla giurisprudenza; la possibilità di ottenere una sospensione aggiuntiva dipende quindi dalla concreta situazione procedimentale e dalla giurisprudenza consolidata.
- La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta automaticamente condanna alle spese o sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
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