Cassazione Penale, Sentenza n. 21903/2024 del 31/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania che aveva dichiarato inammissibile, con procedura de plano, il reclamo del ricorrente volto a ottenere la liberazione anticipata per i semestri dal 22/11/2010 al 19/05/2018. Il Tribunale aveva motivato l'inammissibilità rilevando un presunto bis in idem rispetto a un precedente provvedimento del 19/10/2022 che aveva già rigettato un analogo reclamo. Il ricorrente contestava tale statuizione sostenendo che la nuova istanza si riferiva a titolo esecutivo diverso e che la precedente decisione non aveva valutato specifici elementi relativi alla partecipazione all'opera rieducativa e ad altri fatti pertinenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha escluso che si tenessero in considerazione le memorie del Procuratore Generale, depositate oltre il termine previsto dall'art. 611 c.1 c.p.p. Quanto al merito, la Corte ha stabilito che il Tribunale aveva emesso il provvedimento de plano al di fuori dei casi previsti dall'art. 666 c.2 c.p.p.: la precedente ordinanza si era limitata a dire che la richiesta riguardava altro titolo esecutivo senza esaminare la partecipazione del condannato all'opera rieducativa. Poiché la nuova istanza aveva allegato elementi non valutati nella precedente decisione, non poteva essere dichiarata inammissibile per bis in idem. L'omissione di fissare l'udienza in camera di consiglio e l'adozione del provvedimento de plano ha determinato una nullità rilevabile d'ufficio. Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Stabilisce il termine per il deposito delle conclusioni del Pubblico Ministero nelle udienze camerali; il deposito oltre il termine può rendere tardiva la requisitoria e farla non tener conto.
Disciplina l'inammissibilità della successiva istanza fondata sugli stessi presupposti di fatto e sulle stesse ragioni di diritto già decise; la Corte precisa che la preclusione riguarda solo le questioni effettivamente dedotte e decise, non quelle proponibili ma non valutate.
Principio generale del giudizio di cognizione che, per analogia e tramite richiamo di altre norme, ispira l'applicazione della regola sulla riproposizione delle istanze anche nel procedimento di sorveglianza.
Richiama l'applicabilità dell'art. 666 nel procedimento di sorveglianza, confermando i limiti della preclusione per riproposizione di istanze.
Indica che sono nulle le nullità di carattere generale; la Corte ne riconosce l'applicabilità quando il giudice omette garanzie procedurali essenziali.
Stabilisce le nullità rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento; qui applicata per l'omessa fissazione dell'udienza e l'adozione di un provvedimento de plano irregolare.
Massime di principio
- L'inammissibilità per bis in idem (art. 666 c.2 c.p.p.) opera solo quando la nuova istanza si fonda sugli stessi fatti e sulle stesse ragioni già effettivamente valutate e decise nella precedente pronuncia diventata definitiva; non copre fatti o argomentazioni che non siano stati espressamente esaminati.
- Una nuova istanza può essere considerata ammissibile se allega fatti nuovi o elementi preesistenti che non sono stati considerati nella decisione precedente; la rilevanza è che tali elementi siano stati effettivamente non valutati, non solo che esistessero.
- Il giudice non può emettere un provvedimento de plano di inammissibilità fuori dai casi espressamente previsti dalla legge senza previa fissazione dell'udienza in camera di consiglio quando la procedura lo richiede; una tale omissione può determinare una nullità rilevabile d'ufficio.
- Le memorie del Pubblico Ministero depositate oltre i termini processuali stabiliti (art. 611 c.1) possono essere considerate tardive e non prese in considerazione ai fini dell'udienza camerale.
- In una situazione analoga il difensore dovrebbe esplicitare e documentare, già nella nuova istanza, gli elementi che non erano stati valutati nella precedente decisione (anche se preesistenti), e chiedere espressamente l'udienza se il giudice intende valutare l'ammissibilità per bis in idem.
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