Cassazione Civile, Ordinanza n. 31711/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Un soggetto che aveva acquistato un autoveicolo dalla società poi fallita proponeva domanda di rivendica ex art. 103 l.fall., chiedendo la restituzione del bene oppure, in subordine, il pagamento del controvalore. Il tribunale respingeva la domanda ritenendo che, trattandosi di bene mobile registrato, la vendita dovesse essere trascritta per essere opponibile ai terzi e che tale trascrizione non risultasse eseguita prima della dichiarazione di fallimento; aggiungeva inoltre che il bene non era mai entrato nella disponibilità della procedura e che la richiesta di prededuzione del controvalore non poteva essere accolta. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1376, 2644, 2683, 2684 n. 1, 2688 e 2704 c.c. nonché dell'art. 6 r.d.l. n. 436/1927, sostenendo che la data certa del negozio e l'assenza di conflitti tra più trascrizioni avrebbero dovuto condurre all'accoglimento della domanda. Con il secondo motivo denunciava violazione e omessa o errata applicazione dell'art. 2704 c.c., assumendo che il tribunale avesse erroneamente escluso la rilevanza della data certa del contratto. La curatela intimata non svolgeva difese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, ai fini dell'opponibilità al fallimento del venditore dell'acquisto di un bene mobile iscritto nel pubblico registro automobilistico, non basta che la trascrizione sia stata richiesta prima del fallimento, essendo necessario che la vendita risulti trascritta prima della dichiarazione di fallimento, in applicazione dell'art. 45 l.fall. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: il tribunale non aveva negato la data certa del contratto, ma aveva valorizzato la mancanza di trascrizione anteriore al fallimento, requisito ulteriore e decisivo per l'opponibilità alla procedura. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
disciplina la rivendica fallimentare del bene; la domanda presuppone la possibilità di far valere il diritto sul bene nei confronti della procedura.
le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi compiute dopo la dichiarazione di fallimento sono senza effetto verso i creditori; per i beni soggetti a pubblicità è necessaria la trascrizione anteriore al fallimento.
richiamato dal ricorrente in tema di effetti traslativi del consenso, ma ritenuto non decisivo rispetto al requisito dell'opponibilità alla procedura.
richiamato dal ricorrente sul conflitto tra aventi causa; la Corte rileva che nel caso concreto non era questo il punto decisivo.
richiamato dal ricorrente per la disciplina dei beni soggetti a pubblicità.
richiamato dal ricorrente per la pubblicità dei beni mobili registrati.
richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme sulla circolazione e pubblicità dei beni registrati.
la Corte osserva che il tribunale non aveva negato la data certa del contratto, sicché la censura che insisteva solo su tale profilo non colpiva la ratio decidendi.
art. 6 r.d.l. n. 436/1927
richiamato dal ricorrente in materia di formalità relative all'autoveicolo iscritto nel PRA.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma di coordinamento che introduce il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Per i beni mobili registrati, l'acquisto è opponibile al fallimento del venditore solo se la trascrizione della vendita nel pubblico registro sia stata eseguita prima della dichiarazione di fallimento; la mera richiesta di trascrizione anteriormente al fallimento non è sufficiente.
- Nella rivendica fallimentare di beni soggetti a pubblicità, la data certa del contratto è condizione necessaria ma non sufficiente: occorre anche il tempestivo compimento delle formalità pubblicitarie richieste per l'opponibilità ai terzi.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata e censura un profilo non decisivo rispetto alla motivazione posta a fondamento del rigetto.
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