Cassazione Civile, Ordinanza n. 07053/2026 del 24/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da una sentenza civile del Tribunale di Campobasso che, in una lite relativa a suoli ritenuti demaniali marittimi, aveva rigettato le domande dei privati e accolto quelle dell'Erario, dichiarando la demanialità dei terreni, ordinandone il rilascio e la demolizione delle opere, e condannando i privati al risarcimento per l'occupazione abusiva. Su tale sentenza l'Agenzia delle Entrate aveva emesso distinti avvisi di liquidazione dell'imposta di registro e irrogazione sanzioni, sostituendo precedenti atti annullati per il tema della solidarietà. I contribuenti avevano impugnato gli avvisi e avevano ottenuto accoglimento in primo grado; in appello, però, la CGT di secondo grado del Molise aveva accolto l'impugnazione dell'Ufficio, salvo la posizione di un contribuente per il quale era stata provata l'avvenuta esecuzione del pagamento. In cassazione i contribuenti deducono: (1) violazione delle norme sul processo tributario e sull'art. 295 c.p.c. per omessa sospensione del giudizio di appello, invocando la pregiudizialità di altri giudizi pendenti davanti alla Cassazione e al TAR, oltre alla sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza civile presupposta; (2) violazione dell'art. 37 d.P.R. 131/1986 e dell'art. 53 Cost., sostenendo che, dopo l'annullamento in cassazione della sentenza civile presupposta, sarebbe venuto meno il titolo idoneo a fondare l'imposta di registro, con illegittimità della pretesa tributaria e del relativo avviso. L'Agenzia resiste con controricorso e propone ricorso incidentale limitatamente alla posizione del contribuente favorevole in appello.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso principale dei contribuenti: afferma che, ai fini dell'imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria, il presupposto impositivo si perfeziona con la mera esistenza del titolo giudiziale soggetto a registrazione, anche se impugnato o impugnabile, senza che rilevino le successive vicende processuali del titolo; richiama inoltre la giurisprudenza costituzionale che esclude la violazione dell'art. 53 Cost. per la tassazione di sentenze riformabili. Respinge anche la censura sulla mancata sospensione, osservando che non ricorreva una pregiudizialità tale da imporre la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. nel processo tributario. Quanto al ricorso incidentale dell'Ufficio, la Corte lo dichiara inammissibile perché tardivamente proposto oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c. Le spese sono compensate per reciproca soccombenza; viene inoltre dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo a carico dei ricorrenti principali, se dovuto.
Norme richiamate
"Atti dell'autorità giudiziaria"
L'imposta di registro colpisce gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono, anche parzialmente, il giudizio; il presupposto impositivo si perfeziona con la mera esistenza del titolo giudiziale soggetto a registrazione, anche se impugnato o ancora impugnabile, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.
art. 8, Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986
Richiamato quale base tariffaria per la liquidazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari.
È la norma cui il contribuente deve rivolgersi per ottenere il rimborso dell'imposta quando ne abbia diritto a seguito di successiva sentenza passata in giudicato.
La sospensione necessaria del processo è applicabile anche al processo tributario solo quando vi sia un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione di un giudizio costituisca indispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro e possa astrattamente profilarsi un conflitto di giudicati; tale situazione non ricorreva nella specie.
Norma invocata dai ricorrenti a sostegno della sospensione del processo tributario, ma ritenuta non operante nel caso concreto.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dai ricorrenti per l'applicazione delle regole processuali civili al processo tributario.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.
Sono stati i parametri formali dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dai contribuenti.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È stato il parametro invocato anche dall'Ufficio nel ricorso incidentale per censurare la decisione sulla posizione di uno dei contribuenti.
Termine per la proposizione del controricorso/ricorso incidentale, ritenuto superato dall'Ufficio con conseguente inammissibilità del ricorso incidentale.
art. 53 Cost.
La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale per escludere che la tassazione di sentenze impugnabili o riformabili contrasti con il principio di capacità contributiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dei ricorrenti principali, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria, il presupposto impositivo sorge con la semplice esistenza del titolo giudiziale soggetto a registrazione, indipendentemente dalla sua impugnazione, dalla sua impugnabilità o dalla sua immediata efficacia esecutiva.
- La successiva cassazione o riforma della sentenza registrata non elimina l'originaria legittimità dell'avviso di liquidazione, ma può al più aprire un tema di conguaglio o rimborso secondo le regole dell'art. 37 e dell'art. 77 del d.P.R. n. 131/1986.
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. nel processo tributario richiede una pregiudizialità tecnico-giuridica tale da rendere la decisione dell'altro giudizio indispensabile presupposto logico-giuridico e da poter determinare un conflitto di giudicati; non basta la mera pendenza di altri giudizi connessi in fatto o in diritto.
- La tassazione di una sentenza suscettibile di riforma non viola di per sé l'art. 53 Cost., poiché l'imposizione è ancorata al rilievo del titolo giudiziario e dei suoi effetti giuridici potenziali.
- Il ricorso incidentale è inammissibile se proposto oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c.
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