Cassazione Penale, Sentenza n. 15945/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 10/10/2024 che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con misura meno afflittiva. Il ricorrente deduceva l'esistenza di elementi di novità emersi in dibattimento (in particolare le deposizioni rese da collaboratori di giustizia come Celestino Abbruzzese, Daniele Lamanna, Franco Bruzzese e osservazioni di altri testi come Anna Palmieri e Luca Pellicori) idonei, a suo avviso, a scalfire il quadro indiziario a suo carico e a mettere in discussione adeguatezza e proporzionalità della misura; censurava altresì la valorizzazione, da parte del Tribunale, della pendenza di altro procedimento per estorsione aggravata, e richiamava pronunce costituzionali e di legittimità ritenute favorevoli alla sua tesi.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato respinto. La Corte ha ritenuto infondati i motivi, affermando che: a) l'impugnazione proposta ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. è limitata al sindacato sugli elementi nuovi idonei a modificare il quadro indiziario e non consente una riconsiderazione integrale del giudicato cautelare; b) la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, in relazione al reato di associazione mafiosa (art. 416-bis), permane e non viene neutralizzata dalle acquisizioni dibattimentali prodotte dal ricorrente; c) le dichiarazioni dibattimentali valutate complessivamente dal Tribunale del riesame sono risultate coerenti con il preesistente compendio probatorio e non sufficienti a superare la solidità delle conclusioni adottate all'atto dell'applicazione del titolo custodiale; d) la pendenza di altro procedimento per reato grave è legittimamente valorizzata nell'ambito della valutazione della personalità e del rischio di reiterazione; e) le sentenze di annullamento con rinvio richiamate dal ricorrente in altri procedimenti non incidono sull'oggetto del presente giudizio. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina l'appello contro l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare; il sindacato del giudice di riesame è limitato agli elementi nuovi idonei a modificare il quadro indiziario o cautelare
Riguarda l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare; qui rilevante per delimitare l'oggetto dell'impugnazione originaria
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per i reati associativi di tipo mafioso; la Corte ha confermato che tale presunzione vincola il giudice e che la sostituzione con misura meno afflittiva è in massima parte preclusa salvo revoca in caso di sopravvenuta insussistenza delle esigenze cautelari
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Consente di valutare, ai fini cautelari, la personalità dell'indagato; ammessa la valorizzazione di pendenze penali pregresse o in corso nella valutazione del rischio di reiterazione
art. 311, comma 5, cod. proc. pen.
Regola la produzione documentale nelle fasi cautelari; la Corte ha richiamato i termini e le forme per la produzione di atti in sede di impugnazione
art. 127, comma 2, cod. proc. pen.
Fissa il termine per la presentazione di documenti prima dell'udienza; richiamato per la tempestività della documentazione prodotta dal ricorrente
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma sulla condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
Ordinanza Corte costituzionale n. 136 del 2017
Richiamata per affermare che la presunzione contenuta nell'art. 275, comma 3, in relazione al delitto di associazione mafiosa è stata ritenuta non manifestamente infondata e resta applicabile
Sentenza Corte costituzionale n. 57 del 2013
Richiamata dal ricorrente, ma la Corte di cassazione ha precisato che la decisione 57/2013 ha efficacia diversa e non è sovrapponibile alla fattispecie di associazione mafiosa disciplinata dall'art. 275, comma 3
Massime di principio
- In casi di contestazione per associazione mafiosa (art. 416-bis) opera la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare prevista dall'art. 275, comma 3: il difensore deve dimostrare in modo concreto e specifico la sopravvenuta insussistenza delle esigenze cautelari per ottenere la revoca della misura
- L'impugnazione ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. è limitata: il giudice del riesame valuta soltanto se vi siano fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, che incidono apprezzabilmente sul quadro indiziario o cautelare, non procede a una rinnovata valutazione complessiva del materiale probatorio
- Le deposizioni dei collaboratori di giustizia o altri testi acquisite in dibattimento devono essere valutate nel loro insieme e in relazione al compendio probatorio originario; singole affermazioni contrarie non sono di per sé sufficienti a travolgere il giudicato cautelare se risultano coerenti con precedenti emergenze o controverificate da altri riscontri
- Se si intende impugnare la misura cautelare per ottenere una libertà alternativa, è strategico chiedere la revoca (e non esclusivamente la sostituzione) e allegare elementi specifici che dimostrino la concreta inesistenza delle esigenze cautelari o la loro sopravvenuta venuta meno
- La pendenza di altri procedimenti penali rileva nella valutazione della personalità e del rischio di reiterazione e può legittimamente influenzare la decisione sulla persistenza delle esigenze cautelari
- La documentazione prodotta in sede di impugnazione deve essere depositata nei termini e nelle forme previste (richiamati artt. 311 e 127 c.p.p.), pena la possibile inefficacia della prova nuova ai fini dell'apprezzamento cautelare
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15856/2025 del 24/04/2025
- Sentenza penale · 24 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15857/2025 del 24/04/2025
- Sentenza penale · 24 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15858/2025 del 24/04/2025
- Sentenza penale · 24 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15859/2025 del 24/04/2025
- Sentenza penale · 24 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15860/2025 del 24/04/2025
- Sentenza penale · 24 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15861/2025 del 24/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →