Cassazione Penale, Sentenza n. 46010/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso il decreto del Tribunale di Roma che aveva respinto la richiesta di correzione di un presunto errore materiale nell'ordinanza di revoca della sorveglianza speciale. Tancredi sosteneva che il dispositivo di revoca era incompleto perché mancava l'indicazione della decorrenza (ex tunc o ex nunc) e chiedeva l'integrazione del dispositivo con la dizione ex tunc, ritenendo che dagli atti risultasse che la revoca doveva operare retroattivamente alla luce dell'esito favorevole dei procedimenti penali che avevano dato origine alla misura. Contestava inoltre la motivazione del decreto impugnato e prospettava che il provvedimento fosse stato oggetto di correzioni tali da farlo riferire a un diverso procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio il decreto della Corte di appello in quanto adottato da giudice privo di competenza funzionale, dovendo le impugnazioni avverso provvedimenti su correzione di errori materiali essere devolute in cassazione (principio di favor impugnationis: la corte d'appello avrebbe dovuto trasmettere il ricorso a questa Corte). Tuttavia, sulla sostanza, la Corte ha dichiarato infondato il ricorso del ricorrente: la richiesta di inserire "ex tunc" nel dispositivo avrebbe comportato una modifica essenziale del contenuto dell'atto, perché la motivazione dell'ordinanza mostrava che il Tribunale aveva revocato la misura in ragione della cessazione della pericolosità successiva all'applicazione (dopo circa due anni e quattro mesi), e non per mancanza dei requisiti sin dall'origine. Pertanto la domanda di correzione era impropria ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., e il decreto del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile la richiesta è stato ritenuto corretto.
Norme richiamate
comma 7 (regime di impugnabilita' delle decisioni rese in camera di consiglio)
Le ordinanze che decidono sull'istanza di correzione dell'errore materiale sono impugnabili in cassazione; l'art. 127 comma 7 fissa il regime di impugnabilita' applicabile alle decisioni camerali
terzo comma (il giudice provvede 'a norma dell'art. 127 cod. proc. pen.')
La procedura di correzione dell'errore materiale deve seguire la disciplina prevista per i provvedimenti camerali, compreso il regime di impugnabilita' (ossia ricorso per cassazione e non appello)
comma 5 (principio di favor impugnationis)
Se la parte usa un mezzo di gravame diverso da quello previsto, il giudice che riceve l'atto deve verificare la volontas impugnationis e, se del caso, riqualificare o trasmettere gli atti al giudice competente, evitando che l'impugnazione sia frustrata per vizi formali
Massime di principio
- La correzione per errore materiale (art. 130) e' ammessa solo per difformita' esteriori tra la volonta' del giudice e la forma del provvedimento, quando la discrepanza sia direttamente rilevabile dal testo; non e' ammessa se la correzione implica modifica sostanziale del contenuto o della valutazione giuridica
- La richiesta di aggiungere una decorrenza retroattiva (ex tunc) e' sostanziale se contrasta con la motivazione che indica una cessazione della situazione solo in un momento successivo; tale modifica non puo' essere ottenuta con procedimento per errore materiale
- I provvedimenti adottati in camera di consiglio seguono regole specifiche di impugnabilita': la parte deve proporre il rimedio giurisdizionale previsto (ricorso per cassazione) e, se utilizza un mezzo diverso, il giudice che riceve l'atto deve, nel limite del possibile, favorire l'impugnazione corretta (principio di favor impugnationis) e trasmettere gli atti al giudice competente
- Quando il contenuto della motivazione esprime chiaramente una valutazione fattuale o giuridica (per es. cessazione della pericolosita' dopo un periodo di osservazione), l'interpretazione che avvantaggia il reo non puo' essere utilizzata per trasformare la decisione in senso opposto rispetto alla motivazione stessa
- Per ottenere la rimozione di una decisione nel merito o la sua modifica sostanziale e' necessario utilizzare i rimedi ordinari previsti (impugnazioni di merito o ricorso per cassazione), non la procedura di correzione dell'errore materiale
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