Cassazione Penale, Sentenza n. 23423/2024 del 11/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione in sede esecutiva e rideterminato la pena complessiva. Lamentava che la Corte territoriale, nel rideterminare la pena, aveva violato il limite imposto dal cumulo materiale delle pene: la somma delle pene irrogate dalle due sentenze irrevocabili era pari ad anni 13 mesi 10, mentre la Corte di appello aveva fissato la pena in anni 14 mesi 5, eccedendo quindi il limite previsto dall'art. 671 c.p.p.; il ricorso è fondato su vizi di diritto e di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Pur confermando il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ha dichiarato illegale la determinazione della pena poiché superiore alla somma delle pene inflitte con le due sentenze irrevocabili (13 anni e 10 mesi). Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione e in diversa composizione, per un nuovo giudizio sul punto. Sono stati riprodotti i dati delle due sentenze di origine: sentenza Corte d'appello Palermo 19/03/2015 (7 anni e 8 mesi + euro 1.200 per cinque rapine aggravate) e sentenza Corte d'appello Palermo 11/10/2021 (6 anni e 2 mesi + euro 2.100 per tre rapine aggravate); la Corte territoriale aveva invece rideterminato la pena in anni 14 e mesi 5 e euro 2.200 di multa.
Norme richiamate
In sede di esecuzione la pena rideterminata per continuazione non può eccedere quella risultante dal cumulo materiale delle pene; l'istituto della continuazione è di favore e non può risultare in pregiudizio del condannato.
Consente il gravame per violazione di legge e per vizio di motivazione; è la norma processuale invocata per impugnare la rideterminazione della pena.
Corte cost., sent. n. 183 del 2013
Giurisprudenza costituzionale richiamata a supporto dell'orientamento secondo cui, in caso di annullamento di un provvedimento dell'esecuzione, il rinvio deve avvenire a diversa composizione per garantire imparzialità.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva è un istituto di favore: la pena rideterminata non può superare la somma delle pene derivanti dal cumulo materiale delle sentenze irrevocabili.
- Se il giudice dell'esecuzione supera tale limite, la decisione è illegale e la Corte di cassazione può annullare la parte relativa al trattamento sanzionatorio, rinviando per nuovo giudizio.
- La censura può essere limitata al calcolo della pena: la Cassazione può confermare il riconoscimento della continuazione ma correggere solo la determinazione quantitativa della pena.
- In caso di annullamento parziale è prassi disporre il rinvio a diversa composizione della Corte territoriale per evitare reciproche influenze e garantire imparzialità.
- Nelle valutazioni del giudice dell'esecuzione è necessario motivare chiaramente la scelta della fattispecie-base e gli incrementi applicati per i reati residui, mostrando il rispetto del limite del cumulo materiale.
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