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Ordinanza

Ordinanza n. 191/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600516

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti autorizzativi unici, variante urbanistica, deliberazione consiliare, permessi di costruire e atti presupposti relativi alla realizzazione e al dislocamento di un rifugio sanitario e ricovero-custodia per 982 cani sulle particelle 103 e 354 del foglio 38 del Comune di Caltanissetta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato numerosi atti comunali, regionali e di altre amministrazioni concernenti la variante allo strumento urbanistico e i titoli edilizi rilasciati alla società controinteressata per la realizzazione di un nuovo rifugio sanitario e ricovero-custodia per 982 cani, chiedendone la sospensione cautelare. Le resistenti hanno eccepito l’irricevibilità del ricorso, notificato il 21 febbraio 2026, sostenendo che la ricorrente aveva già avuto piena conoscenza degli estremi e del contenuto lesivo dei principali provvedimenti attraverso la nota comunale del 7 maggio 2025. È stata inoltre rilevata la carenza di interesse ad agire, poiché gli atti riguardano le particelle 103 e 354, di proprietà della controinteressata, mentre la ricorrente è proprietaria della diversa particella 376. La controinteressata ha infine contestato la specialità della procura conferita il 10 febbraio 2026, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di prima valutazione ha ritenuto che il ricorso apparisse irricevibile, poiché la nota comunale del 7 maggio 2025 aveva reso conoscibili alla ricorrente sia gli estremi sia il contenuto prescrittivo dei principali atti impugnati. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui, ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione, la piena conoscenza non richiede la conoscenza integrale del provvedimento e delle sue motivazioni, essendo sufficiente la percezione della sua esistenza e degli elementi che ne evidenziano l’immediata e concreta lesività. Ha inoltre rilevato, sempre prima facie, la carenza di interesse ad agire, in ragione della diversa localizzazione delle proprietà, e dubbi sulla specialità della procura. La domanda cautelare è stata quindi rigettata; le spese della fase cautelare sono state compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; la misura è stata rigettata dal TAR.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    La "piena conoscenza" cui fa riferimento l’articolo 41, comma 2, c.p.a. per individuare il dies a quo dell’impugnazione non può essere intesa quale conoscenza integrale del provvedimento e delle sue motivazioni.

    La decorrenza del termine per impugnare può iniziare quando l’interessato percepisce l’esistenza dell’atto e gli aspetti che ne rendono evidente l’immediata e concreta lesività, senza necessità di conoscerne integralmente il testo e la motivazione.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    È richiamato con riguardo ai dubbi sulla specialità della procura conferita dalla ricorrente.

Massime di principio

  • Ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, la piena conoscenza richiesta dall’art. 41, comma 2, c.p.a. non coincide con la conoscenza integrale del provvedimento e delle sue motivazioni: è sufficiente che l’interessato conosca l’esistenza dell’atto e gli elementi che ne rendono immediatamente e concretamente percepibile la lesività.
  • La titolarità di un interesse a impugnare titoli urbanistico-edilizi richiede un interesse concreto e attuale riferibile alla sfera giuridica del ricorrente; la mera proprietà di una particella diversa da quella direttamente interessata dagli atti può risultare prima facie insufficiente, se non è dimostrato uno specifico pregiudizio.
  • In sede cautelare, la manifesta o probabile tardività del ricorso, la carenza prima facie di interesse ad agire e i dubbi sulla validità della procura costituiscono elementi idonei a giustificare il rigetto della domanda di sospensione.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiTitoli abilitativi ediliziLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorso
RamiUrbanistica e governo del territorioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare

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