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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40547/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze investissero profili di merito riservati al giudice di appello e che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua, adeguata e priva di vizi logici. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo censure che attengono alla ricostruzione del fatto e alla valutazione del materiale probatorio, in particolare contestando l'attendibilità delle prove testimoniali e sostenendo un possibile errore dell'agente di polizia penitenziaria nell'individuare un telefono cellulare. Ha inoltre censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che tali doglianze miravano in realtà a ottenere una diversa lettura delle prove e un nuovo giudizio di merito, non consentiti in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che solleciti una nuova valutazione del fatto e delle prove, poiché tali apprezzamenti sono riservati al giudice di merito.
  • La doglianza che si limiti a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio non integra di per sé un vizio denunciabile in sede di legittimità, se la motivazione di merito è congrua, coerente e immune da illogicità manifeste.
  • Le censure sull'attendibilità dei testimoni sono scrutinabili in cassazione solo ove siano dedotti reali travisamenti della prova o specifici vizi della motivazione, non quando si richieda una rivalutazione del compendio istruttorio.
  • Anche le contestazioni sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche sono inammissibili quando si risolvano in una richiesta di rivalutazione di apprezzamenti discrezionali già adeguatamente motivati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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