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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27125/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato il trattenimento di una fotografia inviata nella corrispondenza a suo favore. Denunciava violazione degli artt. 18-ter e 14-ter Ord. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che né la legge né la circolare DAP richiedono che le fotografie siano sottoposte a visto di censura e che la foto era comunque identificata tramite documento d'identità prodotto dal difensore; contestava l'affermazione del Tribunale secondo cui non risultavano provati vincoli di parentela o rapporti affettivi rilevanti e che mancava l'autenticazione prevista dall'art. 18 del Regolamento d'istituto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo insufficiente e apparente la motivazione del provvedimento impugnato. Ha richiamato l'obbligo di motivazione specifica imposto dall'art. 18-ter Ord. pen. e dall'art. 15 Cost., in base al quale il trattenimento della corrispondenza è legittimo solo se risulta, anche in modo sintetico ma concreto, come dal contenuto emerga una esigenza attinente alle indagini investigative, alla prevenzione dei reati o alla sicurezza/ordine dell'istituto. Poiché il Tribunale aveva usato una formula generica priva di elementi concreti (assenza di prova di parentela/rapporto affettivo e mancata autenticazione), la Corte ha annullato l'ordinanza e rinviato il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 18-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)

    l'autorità giudiziaria ... qualora ritenga che la corrispondenza non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, può disporre che essa sia trattenuta informando immediatamente il detenuto o l'internato; attinenti le indagini investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto

    La Corte interpreta l'art. 18-ter nel senso che il trattenimento è ammissibile solo se la motivazione indica elementi concreti che colleghino il contenuto della corrispondenza a esigenze investigative, di prevenzione o di sicurezza/ordine dell'istituto; non è sufficiente un sospetto generico.

  • art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)

    comma 2-quater, lett. e), prevede la sottoposizione della corrispondenza a un visto di censura, "salvo quella con i membri del Parlamento o con le autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia"

    La disciplina speciale per i detenuti sottoposti al 41-bis conferma la possibilità di controllo e visto di censura sulla corrispondenza, ma non elimina l'obbligo di motivazione giurisdizionale quando si procede al trattenimento.

  • art. 18 del Regolamento interno d'istituto

    richiede la produzione di idonea documentazione "rilasciata dagli enti istituzionali preposti (es. foto autentica), che consenta di identificare la persona ritratta nella fotografia"

    Il Regolamento richiede l'autenticazione delle immagini per l'identificazione; tuttavia la Corte osserva che il rispetto del Regolamento non può sottrarre l'autorità giudiziaria all'obbligo di motivare specificamente il trattenimento ai sensi dell'art. 18-ter.

  • art. 15 Cost.

    la libertà e la segretezza della corrispondenza possono essere limitati solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria

    Principio costituzionale che impone una motivazione effettiva e non formale per ogni limitazione della segretezza della corrispondenza; fondamento dell'esigenza motivazionale richiamata dalla Corte.

  • legge 8 aprile 2004, n. 95 (modifiche all'ordinamento penitenziario)

    Ha introdotto/riordinato l'art. 18-ter: la modifica è stata dettata anche per conformare la disciplina alle censure della Corte EDU e richiede ora maggiori garanzie e motivazione per il controllo della corrispondenza.

  • Circolare DAP del 2 ottobre 2017

    Richiamata in fatto dal ricorrente per sostenere che non esiste obbligo di visto sulle foto; la Corte segnala che circolari amministrative non possono rimuovere l'obbligo di motivazione giurisdizionale imposto dalla legge e dalla Costituzione.

  • Giurisprudenza della Corte EDU (citate: Mariano, Vargas, Messina)

    La giurisprudenza europea è stata richiamata come causa dell'intervento normativo che ha imposto una disciplina più rigorosa sul controllo della corrispondenza e sulla necessità di motivazione per le restrizioni.

Massime di principio

  • Il trattenimento della corrispondenza dei detenuti è legittimo solo se la decisione contiene motivazione specifica e concreta che colleghi il contenuto a esigenze investigative, di prevenzione dei reati, o di sicurezza/ordine dell'istituto; formule generiche non sono sufficienti.
  • Anche per i detenuti in regime 41-bis, pur essendo prevista una vigilanza più rigorosa sulla corrispondenza, permane l'obbligo di motivazione giurisdizionale per il trattenimento.
  • La produzione di un documento d'identità che consente di identificare il soggetto ritratto nella foto è un elemento rilevante: se presente, l'autorità che trattiene la foto deve spiegare perché tale identificazione non impedisce il trattenimento o perché, nonostante l'identificazione, sussistano concrete ragioni di pericolosità.
  • L'obbligo di motivazione richiede l'indicazione di elementi concreti o di argomentazioni presuntive supportate da fatti specifici; non è sufficiente il richiamo a potenziali o generici indici di pericolosità.
  • Le disposizioni regolamentari d'istituto e le circolari amministrative non possono sostituire o attenuare il vincolo costituzionale e l'onere motivazionale previsto dalla legge e dalla Corte: eventuali trattenimenti devono essere giustificati alla stregua dell'art. 18-ter e dell'art. 15 Cost.
  • In caso di trattenimento contestato, il giudice di rinvio dovrà riesaminare il caso verificando che siano indicati i concreti elementi di pericolo o le ragioni investigative che giustificano la misura, e motivare in modo esauriente il collegamento tra tali elementi e il contenuto della corrispondenza.

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