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Sentenza

Sentenza n. 15166/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’istruzione e del merito in relazione all’istanza presentata dal ricorrente in data 25.4.2025 recante n. 44078, per il riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Romania, con adozione dell’ordine all’amministrazione di emanare il provvedimento richiesto e con nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi in cui l’inerzia della p.a. sia ulteriormente protratta.

Giustizia amministrativa202607168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio del Ministero dell’istruzione e del merito sull’istanza del 25 aprile 2025, n. 44078, per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo l’illegittimità dell’inerzia ministeriale sulla domanda presentata il 25 aprile 2025, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo di provvedere, l’ordine di concludere il procedimento e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di stile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l’azione avverso il silenzio richiede l’esistenza di un obbligo di provvedere e il decorso infruttuoso del termine previsto. Nel caso concreto l’obbligo del Ministero discende dall’art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020, e i termini per l’accertamento della completezza documentale e per la decisione sono stabiliti dall’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007. Poiché il termine era decorso senza l’adozione del provvedimento conclusivo, il Tribunale ha ordinato al Ministero di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, o un suo delegato, incaricato di provvedere entro ulteriori 180 giorni dalla richiesta dell’interessato in caso di perdurante inerzia. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 750, oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    i presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio sono costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e dall’inerzia serbata da quest’ultima oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento;

    Il ricorso contro il silenzio è fondato quando sussistono un obbligo amministrativo di provvedere e l’inerzia oltre il termine previsto per concludere il procedimento.

  • art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020

    sussiste l’obbligo dell’amministrazione resistente (cfr. art. 2, co. 1, d.l. n. 1/2020, conv. con modif. dalla l. n. 12/2020) di provvedere entro il termine previsto dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007

    La disposizione fonda l’obbligo del Ministero di pronunciarsi sulla domanda di riconoscimento entro i termini stabiliti dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007.

  • art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni

    L’autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni; una volta completa la documentazione, deve adottare il provvedimento sul riconoscimento nel termine di tre mesi dalla sua presentazione.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio è accoglibile quando risulta un obbligo giuridico dell’amministrazione di provvedere e il termine previsto per l’adozione del provvedimento è decorso senza che l’amministrazione abbia concluso il procedimento.
  • Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, l’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoTermini del procedimento e silenzioRiconoscimento dei titoli di studio
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativoProfessioni e ordini professionali
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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