Cassazione Penale, Sentenza n. 31701/2024 del 02/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Nullità assoluta della sentenza di appello per omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nel giudizio di appello: si lamenta che l'imputato, detenuto presso la Casa Circondariale Pagliarelli, non avrebbe ricevuto la notificazione del decreto di citazione per l'appello e che il difensore non sarebbe stato notificato, nonostante la Corte di merito riferisca un deposito di conclusioni a firma della difesa.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha verificato gli atti e accertato che il decreto di citazione del 12/06/2023 per l'udienza del 22/11/2023 indicava l'imputato come "libero appellante" ed il domicilio eletto nello studio del difensore avv. Giovanni Restivo; lo stesso decreto fu notificato via PEC, in pari data, sia all'imputato al domicilio eletto sia al difensore. La Corte ha ricordato il principio secondo cui è onere dell'imputato comunicare l'eventuale stato di detenzione ai fini delle notificazioni (art.161 c.p.p.) e che la notifica secondo le forme ordinarie è legittima quando dagli atti non risulti lo stato di detenzione. La difesa non ha documentato né precisato in che modo la mancata notifica abbia precluso la conoscenza del giudizio da parte dell'imputato; inoltre la presenza di patrocinio fiduciario regolarmente avvisato avrebbe dovuto portare a tempestive iniziative per far valere la nullità in occasione del primo atto processuale utile. In mancanza di tali deduzioni la nullità è stata ritenuta sanata ai sensi dell'art.184 c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
Obbligo per l'imputato, nel procedimento di impugnazione, di comunicare lo stato di detenzione al giudice del gravame; in mancanza la notificazione può legittimamente essere eseguita al domicilio eletto
Prevede la consegna di copia delle notificazioni alla persona nel luogo di detenzione quando dagli atti risulta che l'imputato è detenuto per causa diversa; la regola opera solo se lo stato di detenzione risulta dagli atti
Nullità di ordine generale sanata per mancata tempestiva impugnazione o per comportamento processuale che fa venir meno il vizio se non dedotto in modo concreto e tempestivo
Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso per cassazione
Sez. U. n. 12778 del 27/02/2020 (S., Rv. 278869)
Sez. U. n.12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869
Conferma il principio che la notifica presso il domicilio eletto è legittima se dagli atti non risulta la detenzione per altra causa; la detenzione deve risultare dagli atti affinché scatti l'obbligo di notificare personalmente presso l'istituto di detenzione
Massime di principio
- La notifica dell'atto d'appello al domicilio eletto è valida se dagli atti non risulta lo stato di detenzione dell'imputato; è onere dell'imputato comunicarlo al giudice del gravame
- Se la difesa è regolarmente avvisata (patrocinio fiduciario) e non deduce tempestivamente e concretamente il pregiudizio derivante da una notifica diversa, la nullità viene considerata sanata (art.184 c.p.p.)
- Per far valere l'invalidità della citazione per omessa/notifica in regime di patrocinio fiduciario occorre documentare il mancato ricevimento e dimostrare come ciò abbia concretamente precluso l'esercizio della difesa; deduzioni generiche non sono sufficienti
- La mancata indicazione dello stato di detenzione negli atti elimina l'obbligo per l'autorità di effettuare ricerche sullo status libertatis: la procedura ordinaria di notifica al domicilio eletto resta quindi corretta
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali (art.616 c.p.p.)
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