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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03459/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato la responsabilità dell'imputata per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, riducendo soltanto la pena a euro 200 di ammenda. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi formalmente incardinati nei vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 192, comma 3, e 125, comma 3, c.p.p. in relazione all'art. 659 c.p., oltre a travisamento del fatto e della prova e motivazione apparente/illogica, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato elementi emersi in dibattimento idonei a minare l'attendibilità dei testimoni d'accusa, delle parti civili e dell'amministratrice del condominio, nonché a ridimensionare la valenza della relazione peritale e a valorizzare il fatto che fosse stata la stessa imputata, in passato, a lamentare rumori molesti. Con il secondo motivo ha dedotto la mancata integrazione della fattispecie di cui all'art. 659 c.p., assumendo che i rumori avrebbero riguardato solo alcuni condomini e non una pluralità indeterminata di persone, e che alcuni disturbi potevano essere stati causati per ritorsione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e in parte non consentiti perché, nella sostanza, riproponevano censure già dedotte in appello e miravano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, operazione preclusa al giudice di legittimità. La Corte ha osservato che la decisione di merito era sorretta da motivazione congrua e completa, fondata sulle dichiarazioni convergenti di parti civili e altri condomini, sugli esposti di dodici condomini e sul verbale assembleare. Ha inoltre ribadito che, per integrare l'art. 659 c.p., non occorre la prova dell'effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a disturbare un numero indeterminato di soggetti. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 659 c.p.

    Per la configurabilità del reato non è necessaria la prova dell'effettivo disturbo di più persone; è sufficiente l'idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di soggetti.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.

    I motivi di ricorso sono stati prospettati sotto i profili di violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento, ma sono stati ritenuti manifestamente infondati o non consentiti perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del fatto.

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per censurare la valutazione della prova; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza perché volta a contestare il giudizio di merito sulle risultanze istruttorie.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per dedurre motivazione apparente/illogica; la Corte ha escluso il vizio, ritenendo la motivazione di merito congrua e completa.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 64, L. n. 103 del 2017

    La Corte ha richiamato la facoltà di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del compendio probatorio o una rilettura delle risultanze processuali, poiché la Corte di cassazione non può sovrapporre il proprio apprezzamento a quello compiuto dai giudici di merito.
  • Il ricorso è inammissibile quando i motivi si risolvono nella mera riproposizione delle censure già formulate in appello senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Ai fini dell'art. 659 c.p. non occorre provare che il disturbo abbia concretamente colpito più persone; è sufficiente che la condotta sia oggettivamente idonea a disturbare una pluralità indeterminata di soggetti.
  • La valutazione della credibilità dei testimoni e della valenza degli elementi istruttori appartiene al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e completa.
  • La condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende può essere disposta in caso di ricorso inammissibile, ove non emergano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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