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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01503/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in appello alla pena di un anno di reclusione con sospensione condizionale, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva ritenuto responsabile del reato di indebita compensazione. Con quattro motivi ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, sostenendo che non vi fosse prova dell'indebito utilizzo in compensazione e che la ricostruzione dei giudici di merito fosse errata; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul dolo, prospettando che l'eventuale errore fosse riconducibile a un errore contabile o a condotte della commercialista; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per la non immediata deliberazione della sentenza di primo grado, in relazione all'integrazione del dibattimento con nomina di un consulente tecnico d'ufficio; 4) violazione di legge per l'utilizzo di una prova che si assumeva illegittimamente acquisita. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi non consentiti in sede di legittimità perché meramente rivalutativi e non accompagnati da specifica denuncia di travisamento della prova, rilevando che i giudici di merito avevano congruamente accertato l'utilizzo in compensazione, nell'anno d'imposta 2017, di crediti inesistenti per euro 139.127,56, crediti non indicati in dichiarazione dei redditi e utilizzati per pagare anche debiti verso l'agente della riscossione, INPS e tributi locali tramite modello di versamento unitario. Ha inoltre respinto come manifestamente infondati il terzo e il quarto motivo, affermando che la riapertura del dibattimento e l'assunzione di nuovi mezzi di prova, anche d'ufficio, non integrano nullità assoluta né illegittima acquisizione probatoria quando avvengano nei limiti consentiti dall'art. 507 c.p.p. e, in presenza di prova decisiva, dall'art. 523, comma 7, c.p.p. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza di condanna della Corte d'appello. Ha ritenuto non scrutinabili i primi due motivi perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito e privi di specifica censura di travisamento, osservando che la sentenza impugnata aveva correttamente accertato l'utilizzo di crediti inesistenti in compensazione per il pagamento di debiti iscritti a ruolo, contributi INPS e tributi locali. Ha giudicato manifestamente infondati il terzo e il quarto motivo, escludendo che l'integrazione istruttoria disposta dal giudice e la successiva lettura del dispositivo comportassero nullità o illegittima acquisizione di prova. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Il reato di indebita compensazione riguarda l'omesso versamento di somme mediante utilizzo del modello F24 e può concernere anche debiti non strettamente tributari, purché il pagamento debba avvenire con il sistema di versamento unitario; nel caso concreto è stato ritenuto integrato dall'uso di crediti inesistenti in compensazione.

  • art. 507 c.p.p.

    Il giudice può disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova anche a conclusione del dibattimento, se ritenuti decisivi.

  • art. 523, comma 7, c.p.p.

    Non esiste preclusione alla riapertura del dibattimento per assumere nuove prove decisive, anche dopo la discussione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio, se la sentenza impugnata ha già dato conto in modo logico e coerente delle ragioni del convincimento.
  • Per dedurre utilmente un vizio di motivazione occorre indicare specifici travisamenti di emergenze processuali decisive, non essendo sufficiente una generica contrapposizione del proprio punto di vista alla ricostruzione del giudice di merito.
  • Il delitto di indebita compensazione è configurabile quando l'agente utilizzi crediti inesistenti in compensazione tramite modello di versamento unitario per estinguere debiti che rientrano nel perimetro del sistema di pagamento unificato, anche se relativi a obbligazioni non strettamente fiscali.
  • Il dolo generico del reato di indebita compensazione può essere desunto dall'uso consapevole di crediti inesistenti; non basta opporre, in modo meramente assertivo, un preteso errore contabile o l'operato del consulente fiscale.
  • La riapertura del dibattimento e l'assunzione di nuovi mezzi di prova disposti dal giudice non determinano, di per sé, nullità assolute o inutilizzabilità della prova, quando avvengano nei limiti consentiti dalla disciplina processuale e siano giustificati dalla decisività dell'integrazione istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieIndebita compensazioneProveImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

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