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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12279/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorrenti proponevano due motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello. Con il primo lamentavano vizio di motivazione in relazione al diniego del rinvio dell'udienza per asserito legittimo impedimento del difensore, assumendo che il giudice di merito avesse erroneamente negato il rinvio. Con il secondo deducevano ancora vizio di motivazione, questa volta sul momento consumativo del fatto, sull'interversione del possesso e sulla tardività della querela. La Corte rileva che il primo motivo riproduceva doglianze già proposte in appello e già disattese con motivazione immune da vizi; osserva inoltre che, quanto al legittimo impedimento del difensore, il mero stato di gravidanza avanzata non integra di per sé assoluta impossibilità a comparire in mancanza di specifiche attestazioni sanitarie. Il secondo motivo è ritenuto inammissibile perché non era stato previamente dedotto in appello, in violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; inoltre, per la tardività della querela, la censura investiva accertamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Non è stata disposta alcuna rinnovazione del giudizio né un esame nel merito delle doglianze, ritenute in parte reiterative di questioni già respinte in appello e in parte non proponibili per la prima volta in cassazione o perché attinenti a valutazioni di fatto.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    I motivi di ricorso per cassazione non possono essere dedotti per la prima volta se non previamente devoluti in appello, a pena di inammissibilità.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi generalità e altri dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre in modo meramente reiterativo censure già formulate in appello e già specificamente disattese dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto in cassazione quando la sentenza impugnata contiene un percorso argomentativo logicamente coerente e giuridicamente corretto, non affetto da manifeste carenze.
  • Il mero stato di avanzata gravidanza del difensore non integra, di per sé, legittimo impedimento assoluto a comparire, in mancanza di specifiche attestazioni sanitarie che evidenzino una malattia o un rischio concreto di parto prematuro.
  • Le questioni non dedotte con l'atto di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, pena l'inammissibilità del motivo ex art. 606, comma 3, c.p.p.
  • Le censure che richiedono nuovi accertamenti in fatto, come quelle sulla tardività della querela, sono precluse al sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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