Cassazione Penale, Sentenza n. 11217/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Enghel è stato condannato per concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 110 c.p., art. 216 co.1 n.1 Legge Fallimentare) per la distrazione di due autovetture (BMW e FIAT 600) da una società poi fallita. Si contestava che le auto non risultarono nell'inventario del curatore e che la BMW era stata ceduta a Enghel senza che la società percepisse corrispettivo, e poi rivenduta con profitto; la FIAT risultò trasferita gratuitamente. In istruttoria l'imputazione originaria di riciclaggio fu modificata in udienza preliminare in concorso in bancarotta distrattiva; la difesa ha impugnato in Cassazione sostenendo: 1) illegittima modifica della imputazione (emendatio) perché avrebbe introdotto un "fatto nuovo" (da vendita ad acquisto e aggiunta della seconda vettura) senza consenso dell'imputato; 2) insufficiente prova del dolo dell'extraneus e inconcludenza del rapporto familiare come prova di consapevolezza dello stato di decozione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo che la modifica non abbia mutato sostanzialmente il nucleo fattuale (la fuoriuscita di beni dal patrimonio sociale) e che l'imputato abbia avuto piena possibilità di difesa; ha inoltre confermato che il dolo dell'extraneus si concreta nella consapevolezza di contribuire volontariamente al depauperamento del patrimonio sociale a danno dei creditori, conoscenza del dissesto non essendo necessaria, e che gli elementi probatori (prezzo notevolmente sotto il valore, mancato pagamento, tempestività rispetto alla crisi, rapporti familiari e natura familiare della società) erano sufficienti a provare il concorso.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso; è stata confermata la condanna di primo e secondo grado (Tribunale di Busto Arsizio e Corte d'appello di Milano) a due anni di reclusione con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. La modifica dell'imputazione è stata ritenuta legittima e non lesiva del diritto di difesa; la qualificazione a titolo di bancarotta distrattiva è stata ritenuta corretta alla luce degli elementi fattuali acquisiti.
Norme richiamate
Principio di concorso di persone nel reato: l'imputato è stato ritenuto concorrente nei fatti distrattivi posti in essere dagli amministratori.
art. 216, comma 1, n. 1, Legge Fallimentare
Configurazione della bancarotta fraudolenta per distrazione: la sentenza ha ritenuto integrata la fattispecie per la fuoriuscita di beni dal patrimonio sociale senza corrispettivo, a danno dei creditori.
Regole sulla modifica dell'imputazione in udienza preliminare: la Corte ha applicato il comma 1 (emendatio ammissibile se il fatto rimane sostanzialmente il medesimo) escludendo l'esistenza di un "fatto nuovo" che richiedesse il consenso dell'imputato.
Strumento per modificare l'imputazione durante l'istruzione dibattimentale analogamente all'emendatio, richiamato nel ragionamento sulla possibilità di adeguamento dell'accusa alle emergenze istruttorie.
Norma che disciplina la contestazione di fatti nuovi in dibattimento; richiamata per delimitare quando serve il consenso dell'imputato.
Potere del giudice di dare diversa definizione giuridica al fatto in sentenza purché non ecceda competenza e non pregiudichi la difesa; applicato per giustificare la riqualificazione dell'imputazione in sentenza.
art. 12, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamata nel contesto delle ipotesi di reati connessi che possono giustificare la modifica dell'imputazione senza che si configuri un fatto nuovo.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Fondamento normativo per dedurre inosservanza di norme processuali a pena di nullità nelle impugnazioni in Cassazione; utilizzato dalla difesa, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
Massime di principio
- La modifica dell'imputazione in corso di processo (emendatio) è lecita quando non comporta una trasformazione sostanziale del 'fatto' contestato: conta il nucleo fattuale e la concreta possibilità per l'imputato di difendersi, non una mera differenza di nomen iuris.
- Il giudice può riqualificare il fatto in sentenza (iura novit curia) se la nuova qualificazione non eccede la sua competenza e non pregiudica il diritto di difesa; tale riqualificazione può anche essere in favore dell'imputato.
- Nel concorso in bancarotta per distrazione, il dolo dell'extraneus si configura con la consapevolezza di contribuire volontariamente al depauperamento del patrimonio sociale a danno dei creditori; non è necessaria la prova della conoscenza effettiva del dissesto societario.
- Rapporti familiari tra acquirente e amministratori non escludono di per sé la responsabilità: operazioni a valore fittizio, corrispettivi non versati, trasferimenti in prossimità della crisi societaria e circostanze che evidenziano l'irrilevanza economica dell'atto possono comprovare la consapevolezza e il concorso.
- Per valutare se una modifica dell'imputazione richieda il consenso dell'imputato occorre sempre verificare se dalla modifica derivi una trasformazione radicale degli elementi essenziali del fatto che abbia impedito concretamente la difesa; il confronto deve essere sostanziale, non meramente letterale.
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