Cassazione Penale, Sentenza n. 33474/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tuzzolino era stato condannato in primo grado per il reato di calunnia per aver falsamente accusato il proprio difensore, Avv. Salvatore Pennica, di essersi rifiutato di restituirgli due pendrive e un PC portatile e di avere subordinato la restituzione al pagamento di euro 1.000, oltre ad averlo accusato di aver ricevuto 15.000 euro "in nero". In Cassazione ha dedotto due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per aver interpretato le contraddizioni delle sue dichiarazioni come prova del dolo, invece che come indice di buona fede, e per aver dato credito alla versione della parte civile senza prove certe; (2) estinzione del reato per prescrizione maturata, secondo il ricorrente, il 9/06/2021 considerando la consumazione ultima il 9/12/2013.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità delle censure. Sul primo motivo la Corte ha richiamato il divieto per la Cassazione di una rilettura dei fatti e ha ritenuto che le decisioni di merito avessero fornito motivazione logica ed esaustiva: la mendacità delle accuse è stata desunta da numerose e rilevanti contraddizioni nelle versioni rese dall'imputato, dalla coerenza e costanza delle dichiarazioni della parte civile, dalle testimonianze di terzi e dalla verifica tecnica del mezzo di registrazione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il rilievo prescrizionale generico e privo del necessario computo delle sospensioni (udienze e sospensioni indicate nella sentenza di primo grado), per cui il termine non era dimostrato come maturato. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
depositata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137
Riferimento formale alla normativa che ha consentito il deposito della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; usata in sede processuale per ammettere documentazione depositata ai sensi del decreto.
a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende
Prevede le conseguenze economiche (spese e ammenda) per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata per liquidare la somma di euro 3.000.
l'art. 129 cod. proc. pen. impone l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, tra cui rientra anche la prescrizione
La declaratoria d'ufficio della prescrizione è obbligatoria solo se il presupposto fattuale è incontestato; se i fatti non risultano pacifici il giudice di merito può decidere e la Cassazione non può sostituirsi senza motivi specifici.
riferimento agli artt. 591 e 581 cod. proc. pen. in tema di motivazione del ricorso
Stabilisce i requisiti di forma e motivazione del ricorso per cassazione; la mancanza di specificità e la genericità delle censure rendono il ricorso inammissibile.
riferimento agli artt. 591 e 581 cod. proc. pen. in tema di motivazione del ricorso
Indica i requisiti generali dell'atto di impugnazione (contenuto delle ragioni), richiamati per valutare la sufficienza delle doglianze in cassazione.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen. citato in relazione ai vizi del ricorso
Richiamato nella parte relativa ai vizi formali e di ammissibilità del ricorso per cassazione (elenco dei motivi che rendono inammissibile).
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito se la motivazione appare logica e coerente: i ricorsi che propongono una diversa rivalutazione probatoria sono spesso inammissibili.
- Contraddizioni ripetute e rilevanti nelle dichiarazioni dell'imputato possono essere legittimamente valutate come indizio della mendacità e quindi del dolo richiesto per il reato di calunnia, soprattutto se smentite da elementi esterni (testimonianze, riscontri tecnici).
- Per far valere in Cassazione l'estinzione per prescrizione occorre una deduzione precisa e motivata: va calcolato il termine tenendo conto di tutte le sospensioni, rinvii e interruzioni processuali; una deduzione generica è inammissibile.
- L'art. 129 cod. proc. pen. richiede che l'eventuale declaratoria d'ufficio di cause estintive si fondi su fatti pacifici e incontestati; se la questione è controversa il giudice di merito deve esaminarla e motivarla.
- Un motivo di ricorso in cassazione deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che lo sorreggono (art. 581 e 591 c.p.p.): la genericità delle censure comporta l'inammissibilità.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.); quindi l'ammissibilità formale e sostanziale del ricorso è importante anche per evitare conseguenze economiche.
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