Cassazione Penale, Ordinanza n. 33126/2026 del 08/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non consentito contro una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva ottenuto dal Tribunale di Palermo, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., l'applicazione della pena di due anni e dieci mesi di reclusione e 1.100 euro di multa. Ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. e lamentando la mancata valutazione delle prove ai fini dell'irrogazione di una pena più mite. La Corte ha rilevato che la sentenza era stata pronunciata a seguito di patteggiamento e che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., contro tale sentenza sono ammessi soltanto motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo relativo al vizio di motivazione non rientrava tra quelli tassativamente consentiti.
Norme richiamate
applicazione della pena su richiesta delle parti
La sentenza pronunciata ai sensi di questa disposizione è soggetta allo speciale regime di impugnazione previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
consente al pubblico ministero e all’imputato di ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena soltanto per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza
Prevede un elenco tassativo dei motivi deducibili contro la sentenza di patteggiamento; il vizio di motivazione non autonomamente riconducibile a tali categorie non è ammesso.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione dedotto dal ricorrente non è proponibile, in quanto tale, contro una sentenza di applicazione della pena nei limiti stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
dichiarata senza formalità di procedura
Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura nei casi previsti.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma ... in favore delle Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
La sentenza impugnata è stata pronunciata nell'ambito del rito di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Massime di principio
- Contro una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto oppure all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., quando non si traduca nella denuncia di uno dei vizi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., è motivo non consentito contro la sentenza di patteggiamento e determina l'inammissibilità del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando l'impugnazione sia colposa.
Come è indicizzato
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