Cassazione Civile, Ordinanza n. 30729/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011, limitatamente alla parte in cui la decisione di primo grado aveva annullato le sanzioni irrogate alla società. La CTR della Campania aveva confermato il riconoscimento dell'esimente ritenendo che il titolare della società avesse avuto consapevolezza delle irregolarità solo nel 2013, sulla base di uno scambio di e-mail, e non anche nel 2011, anno in cui non erano emersi elementi da cui desumere la consapevolezza dell'omessa dichiarazione. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 472/1997 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Sostiene che, per invocare l'esimente in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi attribuibile al professionista infedele, il contribuente deve provare non solo di avere vigilato sull'operato del professionista, anche mediante acquisizione delle ricevute telematiche di presentazione, ma anche il comportamento fraudolento del professionista idoneo a occultare l'inadempimento, prova che nella specie sarebbe mancata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che l'esimente prevista dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 472/1997 richiede, oltre all'inadempimento imputabile a un terzo e alla denuncia all'autorità giudiziaria, anche l'assenza di qualsiasi condotta colpevole del contribuente, inclusa la culpa in vigilando. In caso di omessa dichiarazione attribuita al professionista, il contribuente deve provare sia l'effettiva vigilanza e controllo svolti, sia il comportamento fraudolento del professionista volto a mascherare il proprio inadempimento. La CTR non ha verificato, alla luce delle risultanze di causa, se la società avesse realmente vigilato sull'operato del professionista, facendosi consegnare le ricevute telematiche della dichiarazione. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 6, comma 3, D.Lgs. 472/1997
esimente prevista per l'inadempimento imputabile unicamente a un soggetto terzo
si applica alle violazioni sostanziali relative al pagamento del tributo, purché l'inadempimento sia esclusivamente imputabile al terzo, il contribuente abbia denunciato il fatto all'autorità giudiziaria e non vi sia alcuna condotta colpevole del contribuente, neppure sotto il profilo della culpa in vigilando
art. 5, comma 1, D.Lgs. 472/1997
non vi deve essere dolo o negligenza del contribuente
l'esimente non opera se il contribuente abbia tenuto una condotta colpevole, anche solo per difetto di vigilanza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di norma di diritto
è il parametro di legittimità invocato per censurare l'erronea applicazione dell'esimente da parte del giudice di merito
Massime di principio
- L'esimente prevista per l'inadempimento tributario causato dal professionista infedele opera solo se il contribuente dimostra che l'omissione è imputabile in via esclusiva al terzo, senza alcuna propria colpa, neppure per difetto di vigilanza.
- Per invocare l'esclusione delle sanzioni non basta aver affidato gli adempimenti fiscali a un professionista: il contribuente deve provare di avere controllato l'effettiva esecuzione dell'incarico, anche tramite le ricevute telematiche di presentazione delle dichiarazioni.
- La prova richiesta si completa con la dimostrazione del comportamento fraudolento del professionista, idoneo a occultare l'inadempimento e a rendere non riconoscibile l'omissione al mandante.
- Il giudice di merito deve accertare in concreto, sulla base delle risultanze di causa, sia l'effettiva vigilanza del contribuente sia la fraudolenza del terzo; in difetto, la decisione che riconosca l'esimente è viziata da falsa applicazione di legge.
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