Ordinanza n. 6929/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio relativa alla valutazione per il conferimento di un incarico direttivo giudiziario
Esito
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio deducendo, tra l'altro, due specifiche censure. Con il secondo motivo ha contestato una discriminazione tra magistrati uomini e magistrati donne nella valutazione, ai sensi dell'art. 17, lett. a), del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, dei periodi di fuori ruolo del singolo magistrato. Con il terzo motivo ha denunciato l'erronea valutazione, ai sensi dell'art. 17, lett. b), del medesimo Testo Unico, di un periodo di sei mesi durante il quale un magistrato avrebbe svolto il ruolo di presidente facente funzioni presso un tribunale, sostenendo invece che egli avesse esercitato soltanto le funzioni di presidente vicario. Il testo dell'ordinanza non contiene ulteriori motivi d'appello né la decisione del TAR sui singoli motivi.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito né il rito né il merito dell'appello. Ha ritenuto necessario verificare la fondatezza delle due censure indicate, acquisendo dalle amministrazioni appellate, ai sensi dell'art. 64, comma 3, c.p.a., ogni informazione e documentazione utile sui periodi di fuori ruolo e sulle effettive funzioni svolte dal magistrato nel periodo di sei mesi considerato. Ha ordinato il deposito, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, di una relazione di chiarimenti sulle due questioni. Ha riservato ogni ulteriore statuizione in rito, sul merito e sulle spese, disponendo che, all'esito dell'istruttoria, venga fissata una nuova udienza pubblica per la prosecuzione della trattazione.
Norme richiamate
ogni opportuna informazione e documentazione relativa alle due censure
La disposizione è utilizzata quale base per disporre l'acquisizione d'ufficio di informazioni e documenti necessari alla decisione delle questioni controverse.
art. 17, lett. a), del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria
La disposizione è richiamata quale parametro per la valutazione dei periodi di fuori ruolo del magistrato.
art. 17, lett. b), del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria
La disposizione è richiamata quale parametro per la valutazione del periodo di esercizio di funzioni direttive o semidirettive presso un tribunale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato come base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando la decisione di un appello dipende dalla verifica di specifiche circostanze fattuali rilevanti per l'applicazione dei criteri di valutazione della dirigenza giudiziaria, il giudice amministrativo può disporre, ai sensi dell'art. 64, comma 3, c.p.a., l'acquisizione d'ufficio di informazioni e documentazione presso le amministrazioni appellate.
- L'amministrazione destinataria di un ordine istruttorio del giudice amministrativo deve depositare la relazione e la documentazione richieste entro il termine perentorio assegnato; la decisione sul rito, sul merito e sulle spese può essere riservata alla fase successiva all'espletamento dell'istruttoria.
- La corretta qualificazione delle funzioni concretamente svolte da un magistrato e la verifica della natura dei periodi di fuori ruolo costituiscono accertamenti fattuali rilevanti per la valutazione comparativa ai fini del conferimento di incarichi direttivi giudiziari.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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