Cassazione Penale, Ordinanza n. 20855/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È rimasta ferma la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale già confermata in appello; la richiesta di riqualificazione in bancarotta semplice e la correlata eccezione di prescrizione non sono state accolte.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta. Unico motivo: dedotta violazione di legge per la ritenuta inammissibilità della richiesta difensiva di riqualificare il fatto in bancarotta semplice, con conseguente declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. La difesa sosteneva, in sostanza, che i fatti dovessero essere sussunti in una fattispecie meno grave e già estinta. La Corte ha ritenuto il motivo non deducibile in sede di legittimità perché mirava a una diversa ricostruzione del fatto e a una rilettura delle prove, oltre che manifestamente infondato perché le doglianze erano una mera reiterazione di quelle già respinte in appello e la richiesta di riqualificazione era stata correttamente ritenuta generica e priva di specifici profili fattuali o giuridici.
Norme richiamate
artt. 216, 223 e 219 R.D. n. 267/1942
Richiamati come base normativa della condanna per bancarotta fraudolenta; la Corte conferma che i fatti integrano le ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.
Norma richiamata per la bancarotta fraudolenta contestata.
Norma richiamata per l'applicazione della disciplina della bancarotta fraudolenta in ambito societario.
Norma richiamata nel capo di imputazione/condanna per la bancarotta fraudolenta.
La condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende è coerente con la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una richiesta che, sotto la veste della violazione di legge, miri a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove, poiché ciò equivarrebbe a una inammissibile rilettura del materiale probatorio.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e contenere una critica argomentata alla sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già svolte in appello, senza confrontarsi con la motivazione di merito, è solo apparente e non è idonea a fondare l'impugnazione.
- La richiesta di riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave è inammissibile quando sia formulata in modo generico, senza indicare concreti elementi di fatto o di diritto che impongano una diversa sussunzione giuridica.
- Quando la Corte territoriale ha già motivato in modo congruo sull'integrazione degli elementi costitutivi del reato contestato, la censura che pretenda una diversa qualificazione del fatto può essere dichiarata manifestamente infondata se non introduce argomenti nuovi e pertinenti.
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