Cassazione Civile, Sentenza n. 8645/2023 del 27/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riconoscimento delle differenze retributive per l'intero periodo di adibizione a mansioni riconducibili al superiore inquadramento in categoria D, risarcimento del danno da perdita di chance per l'annullamento del concorso vinto per il passaggio alla categoria D (e della tardiva rinnovazione del concorso), nonché risarcimento del danno morale. In primo grado la ricorrente era risultata vincitrice; la Corte d'Appello, in parziale riforma, ha esteso il periodo di spettanza delle differenze retributive dalla decorrenza del 15/03/2011 e ha quantificato il danno da perdita di chance nella misura del 25% del differenziale retributivo tra le categorie C e D fino al conseguimento effettivo della progressione, ha ritenuto devoluta al giudice amministrativo la domanda di danno da perdita di chance per tardiva rinnovazione, ha escluso il danno morale per carenza di prova e ha motivato il dimezzamento della percentuale di chance per la mancata partecipazione al nuovo concorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Virgili. Ha dichiarato inammissibili il primo motivo (per omesso esame di documenti) e il secondo motivo (che era in realtà censura di tipo revocatorio), nonché il quarto motivo (valutazione congruità del danno morale rimessa al giudice del merito). Il terzo motivo, sul regime di giurisdizione, è stato ritenuto infondato alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite: le domande risarcitorie per ritardo illegittimo nella procedura concorsuale in materia di pubblico impiego privatizzato appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo. Conseguentemente il rigetto dell'appello è confermato; la ricorrente è condannata alle spese di giudizio e al pagamento degli oneri di contribuzione unificata come da dispositivo.
Norme richiamate
D.L. 28 ottobre 2020 n.137, art. 23 comma 8-bis, convertito con legge 18 dicembre 2020 n.176
Norma richiamata in sede processuale per il deposito delle conclusioni del Pubblico Ministero; rilevanza procedurale.
Legge 5 agosto 1971 n.1034, art. 7 comma 3
Secondo la Corte (con richiamo alla giurisprudenza), il danno da ritardo/illecito nell'espletamento della procedura concorsuale nell'ambito del pubblico impiego privatizzato si collega all'esercizio di attività autoritative della P.A. e rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Artt. 115 e 116 c.p.c.; artt. 2043, 2059, 2056, 1223, 1226, 2697, 2727, 2729 c.c.
Norme richiamate nella doglianza relativa alla valutazione del danno e dell'onere della prova; la Corte di legittimità ha comunque ricordato che la valutazione del materiale istruttorio e la quantificazione del danno sono rimessi al giudice del merito e non sindacabili in Cassazione se basati su libero apprezzamento.
D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, art.13 comma 1-quater
Norma richiamata in relazione all'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Cass. S.U. n. 8053/2014 (giurisprudenza)
Citate per il principio secondo cui il mancato esame di prove documentali non integra automaticamente il vizio di omesso esame ai sensi dell'art. 360 co.1 n.5 c.p.c.
Cass. S.U. n. 15428/2014 (giurisprudenza)
Giurisprudenza consolidata secondo cui, in tema di pubblico impiego privatizzato, la domanda risarcitoria per ritardo/illecito nella procedura concorsuale rientra nella giurisdizione amministrativa.
Massime di principio
- Le pretese risarcitorie connesse al ritardo o all'annullamento di procedure concorsuali in ambito di pubblico impiego privatizzato vanno normalmente svolte davanti al giudice amministrativo, in quanto il danno è collegato all'esercizio di attività autoritative della P.A.
- La quantificazione del danno da perdita di chance si basa su una valutazione probabilistica della possibilità di vittoria e può essere ridotta in relazione a comportamenti della parte (es. mancata partecipazione al concorso rinnovato); tale quantificazione resta soggetta al libero apprezzamento del giudice del merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se supportata da motivazione.
- Le differenze retributive sono riconoscibili a partire dal momento in cui si dimostra l'effettivo svolgimento di mansioni di livello superiore; la decorrenza va valutata in base alle prove disponibili e alla decisione di merito.
- Il danno morale richiede prova specifica per essere liquidato; la sua esclusione per carenza probatoria è una valutazione di merito non rivedibile in sede di legittimità salvo profili di illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- I motivi di cassazione che sollevano questioni di fatto o censurano la valutazione probatoria sono spesso dichiarati inammissibili; la Cassazione è chiamata a verificare errori di diritto o violazioni di norme processuali, non a riesaminare il merito probatorio.
- Se in sede di gravame una parte non solleva una eccezione rilevante (ad es. sulla giurisdizione), può perdere la possibilità di farla valere, salvo casi di ordine pubblico.
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