Cassazione Civile, Sentenza n. 8566/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato l'accoglimento dell'opposizione all'iscrizione ipotecaria per cartelle esattoriali ritenendo prescritti i crediti verso INPS e INAIL, ma non ordinando la cancellazione dell'ipoteca perché questa gravava anche su altre cartelle non oggetto del giudizio. Il ricorrente deduceva, tra l'altro, la violazione di norme processuali e sostanziali per l'omessa comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria e richiedeva la cancellazione dell'ipoteca e il risarcimento per resistenza temeraria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura attiene a un vizio di atto esecutivo che andava dedotto con opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) e perché il ricorrente non ha provato i presupposti indicati per l'impugnazione in Cassazione (art. 360 co.1 n.5 c.p.c.). Il secondo motivo è stato considerato infondato in quanto la Corte d'appello ha correttamente escluso l'applicabilità dell'art. 96 c.p.c. per assenza di prova dei danni e di resistenza temeraria della controparte. Il terzo motivo (sulla compensazione delle spese) è infondato perché il ricorrente non è risultato completamente vittorioso: ha vinto sulla prescrizione ma ha perso sulla richiesta di cancellazione dell'ipoteca. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al contributo unificato aggiuntivo previsto.
Norme richiamate
Codice di procedura civile
Il vizio dedotto deve riguardare la violazione di norme processuali e deve essere supportato dalla prova che la questione sia stata discussa e decisa in sede di merito; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato tali presupposti rendendo il motivo inammissibile
Codice di procedura civile
Le censure relative ad atti aventi natura esecutiva (come l'iscrizione ipotecaria) devono essere dedotte mediante opposizione agli atti esecutivi nei termini previsti dall'art. 617 c.p.c.; la Corte ha ritenuto che tale rimedio non era stato esperito, con conseguente inammissibilità della doglianza in Cassazione
Codice di procedura civile
Per ottenere la condanna per responsabilità aggravata e il risarcimento bisogna provare la temerarietà della resistenza e il danno; la Corte d'appello ha valutato l'assenza di prova e l'assenza di temerarietà, decisione confermata in Cassazione
Codice di procedura civile
Norme richiamate in connessione con il procedimento esecutivo e le opposizioni: la Corte ha richiamato che l'esame di questioni relative a crediti e titoli diversi e non contestati nel giudizio era fuori dal perimetro del processo e in parte fuori dalla giurisdizione del giudice adito
CLPR / disposizioni sull'iscrizione ipotecaria
art. 76, CLPR 602 del 1973
Richiamata dal ricorrente in relazione agli obblighi di comunicazione o forme sugli atti; la Corte ha ritenuto infondate le censure in quanto attinenti a profili esecutivi non dedotti nei termini e non provati
Legge n. 241/1990
Richiamata dal ricorrente con riferimento a doveri di trasparenza/portata degli atti amministrativi; la Corte non ha ritenuto che la sua violazione, così dedotta, potesse modificare l'esito processuale in assenza del corretto rimedio procedurale
Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Richiamata dal ricorrente per profili di tutela del contribuente; la Corte ha ritenuto però che i rilievi non fossero fondati o non adeguatamente provati nel processo di merito
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod. nella L. 18 dicembre 2020, n. 176
Norma formale richiamata per annotare il deposito di conclusioni scritte del Pubblico Ministero; non incide sulla sostanza del giudizio di legittimità
DPR n. 115/2002
Norma richiamata in relazione alle implicazioni sul contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte del ricorrente
Massime di principio
- Le impugnative riguardanti vizi di atti esecutivi (es. iscrizione ipotecaria) devono essere proposte con l'opposizione agli atti esecutivi nei termini e secondo le regole dell'art. 617 c.p.c.; l'omessa esperibilità di tale rimedio rende inammissibile la censura in sede di legittimità
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti non adeguatamente discussi e provati in sede di merito: per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario dimostrare che la questione sia stata effettivamente oggetto di discussione e decisione nel giudizio di merito
- Quando un'ipoteca garantisce pluralità di crediti, il giudice non può disporre la cancellazione dell'ipoteca limitatamente ad alcune cartelle se essa rimane efficace per altre posizioni non oggetto del processo; la cancellazione richiede che l'iscrizione non sussista più in relazione all'intero presupposto garantito
- Per ottenere la condanna ex art. 96 c.p.c. per resistenza temeraria occorre provare sia la temerarietà della condotta della controparte sia il danno subito; mere affermazioni non comprovate sono insufficiente
- La decisione sulle spese può essere compensata se la parte non è risultata completamente vittoriosa: una vittoria parziale su una questione non esclude la soccombenza su altre rilevanti che incidono sull'esito economico
- In ipotesi di questioni amministrative o di comunicazione preventiva (es. obblighi di preavviso), il mancato richiamo del corretto rimedio processuale o la mancata prova delle violazioni in sede di merito pregiudica la possibilità di ottenere tutela in Cassazione
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