Cassazione Civile, Sentenza n. 8634/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, dirigente di II fascia sospeso facoltativamente per pendenza di procedimento penale, chiedeva che nella quantificazione dell'indennità alimentare dovuta durante la sospensione fosse computata anche la "retribuzione di posizione"; chiedeva altresì l'annullamento/disapplicazione della nota del MEF del 21.5.2009 che negava tale computabilità e la condanna dei Ministeri al pagamento delle differenze retributive arretrate nonché la ripetizione delle somme sospese con il provvedimento del 5.8.2009
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la lettura della Corte d'appello secondo cui la locuzione "retribuzione tabellare" contenuta nell'art. 45, comma 7, del CCNL 21.4.2006 va intesa come il trattamento economico base fissato nelle tabelle contrattuali (stesso concetto di "stipendio tabellare" nei precedenti CCNL) e non comprende la retribuzione di posizione. Ha inoltre ritenuto che la fattispecie rientri nell'ipotesi di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c., con conseguente ammissibilità della ripetizione delle somme erogate senza titolo; ha escluso l'applicabilità del regime civilistico degli "alimenti" per dedurre l'irripetibilità. Il ricorso è quindi rigettato e il ricorrente è condannato alle spese processuali
Norme richiamate
CCNL per l'Area I della dirigenza pubblica 21.4.2006, art. 45, comma 7
La Corte interpreta "retribuzione tabellare" come il trattamento economico base fissato nelle tabelle contrattuali, escludendo la retribuzione di posizione dalla base computistica dell'indennità alimentare
CCNL per l'Area I della dirigenza pubblica 21.4.2006, art. 52, commi 1 e 2
Richiamato nel motivo di impugnazione; non è risultato idoneo a modificare la portata della nozione di "retribuzione tabellare" così come interpretata dal giudice
Codice Civile, artt. 1362, 1363, 1367 c.c.
artt. 1362, 1363, 1367 c.c.
Norme sull'interpretazione del contratto richiamate dal ricorrente: la Corte ritiene che, anche applicando i principi interpretativi, la lettura data al termine contrattuale sia quella letterale e storicamente fondata
Codice Civile, art. 447 c.c.
Richiamato dal ricorrente in via subordinata rispetto alla non ripetibilità; la Corte ha ritenuto non pertinente l'uso della disciplina degli "alimenti" del codice civile per l'indennità alimentare contrattuale
CCNL 9.1.1997, art. 29
Riferimento storico: il precedente uso della dizione "stipendio tabellare" e il successivo conglobamento con l'indennità integrativa speciale giustificano l'interpretazione restrittiva della locuzione "retribuzione tabellare"
Codice Civile, art. 2033 c.c.
La Corte lo utilizza per qualificare le somme corrisposte senza titolo come indebito oggettivo, rendendo ammissibile la ripetizione di quanto erogato
Note/Provvedimenti amministrativi MEF 21.5.2009 e provv. 5.8.2009
nota MEF 21.5.2009; provvedimento 5.8.2009
Atti amministrativi che avevano escluso la computabilità della retribuzione di posizione e sospeso/quantificato il credito; la loro efficacia è stata confermata nella sostanza dalla giurisprudenza
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. n. 1464/2012; Cass. n. 19948/2022
Sentenze richiamate a supporto del principio della ripetibilità dell'indebito oggettivo in materia di erogazioni pubbliche senza titolo
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
art. 13, comma 1-quater D.P.R. n.115/2002
Norma richiamata in ordine al contributo unificato dovuto per il ricorso
Massime di principio
- La locuzione "retribuzione tabellare" nei CCNL va intesa come il trattamento economico base fissato nelle tabelle contrattuali (analoga allo storico "stipendio tabellare") e non comprende automaticamente voci ulteriori come la "retribuzione di posizione" salvo chiaro disposto contrario
- Nelle controversie su interpretazione di clausole retributive contrattuali la storicità della dizione e il confronto con contratti precedenti (es. precedente dizione "stipendio tabellare") sono elementi utilizzabili per chiarire il significato delle espressioni
- Se la pubblica amministrazione ha erogato somme non dovute per interpretazione contrattuale poi ritenuta errata, tali somme possono costituire indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c. ed essere ripetute
- La disciplina civilistica degli "alimenti" (diritto di famiglia) non è automaticamente riferibile all'indennità alimentare prevista nei contratti collettivi di lavoro; non può essere usata per precludere la ripetizione dell'indebito amministrativo senza un fondamento normativo specifico
- Per ottenere il riconoscimento di voci retributive nel computo di indennità contrattuali è necessario un chiaro riferimento testuale nel contratto collettivo o atto normativo; mere differenze terminologiche non ampliano il contenuto delle voci
- In contenziosi simili è opportuno valutare sia le previsioni contrattuali sia gli atti amministrativi (note, circolari) che hanno interpretato/attuato il contratto, perché tali atti possono incidere sulla situazione giuridica e sulla possibilità di ripetizione delle somme
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 27 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 8566/2023 del 27/03/2023
- Sentenza lavoro · 27 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 8637/2023 del 27/03/2023
- Sentenza lavoro · 27 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 8640/2023 del 27/03/2023
- Sentenza lavoro · 27 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 8645/2023 del 27/03/2023
- Sentenza lavoro · 27 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 8656/2023 del 27/03/2023
- Sentenza lavoro · 27 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 8663/2023 del 27/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →