Cassazione Civile, Sentenza n. 8637/2023 del 27/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Attolini chiedeva la condanna del Comune al pagamento del compenso per oneri progettuali ex art. 18 l. n. 109/1994 per il progetto "Sistemi innovativi a via guidata Ospedale, Stazione Ferroviaria, Piazzale Flacco" da lui redatto e approvato. L'opera, pur finanziata, fu poi rinunziata dall'Ente per eccessivo onere. I giudici di merito, richiamando orientamenti di legittimità, avevano ritenuto che il diritto all'incentivo matura solo se la progettazione è giunta a fase avanzata (progetto esecutivo approvato e opera da realizzare) e, in ogni caso, avevano rigettato la domanda. Il ricorrente denunciava violazione/errata applicazione delle norme richiamate, la diversa interpretazione del regolamento comunale che ammetterebbe il compenso anche per progetto preliminare, l'omesso esame di documenti che avrebbero attestato il diritto al compenso e la nullità della motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in quanto infondato, confermando l'orientamento consolidato secondo cui l'incentivo ex art. 18 l. n. 109/1994 (nelle successive formulazioni) può essere attribuito soltanto se la progettazione è giunta in una fase avanzata e sussistono condizioni operative che rendono concretamente realizzabile l'opera (in particolare progetto esecutivo approvato e aggiudicazione/realizzazione). La Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello e ha richiamato precedenti decisionali (tra cui Cass. n. 8344/2011, n. 16736/2013, n. 11022/2016, n. 13937/2017) che chiariscono il medesimo principio. Il ricorso è dunque respinto; Attolini è condannato alle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 18, legge n. 109/1994
Il diritto all'incentivo per gli oneri progettuali è stato interpretato in senso restrittivo: matura solo se la progettazione è giunta a fase avanzata (tipicamente con progetto esecutivo approvato) e sussistono condizioni per la realizzazione dell'opera (aggiudicazione/realizzazione).
art. 2, comma 8, legge n. 191/1998
Richiamata come modifica normativa ad art. 18/109/1994; la Corte valuta la disciplina nella formulazione ratione temporis alla luce dei precedenti.
art. 13, comma 4, legge n. 140/1999
Richiamata come ulteriore modifica normativa ad art. 18/109/1994; la decisione prende in considerazione la formulazione complessiva risultante dalle modifiche.
Invocati dal ricorrente in relazione alla qualificazione delle pretese contrattuali e alla interpretazione dell'accordo/regolamento; la Corte non ha ritenuto tali argomenti idonei a sovvertire l'orientamento di diritto richiamato.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c.; 111, comma 6 Cost.
Richiamati dal ricorrente per censurare la motivazione della sentenza impugnata (nullità per apparente motivazione); la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata e congrua rispetto alle questioni decisive.
art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 conv. con l. 176/2020
Riferimento procedurale: il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte ai sensi della norma; non incide sul merito sostanziale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato in punto di contributo unificato a carico del ricorrente; utilizzato per la liquidazione degli oneri processuali.
Massime di principio
- Il diritto al compenso per oneri progettuali (incentivi ex art. 18 l. 109/1994 e sue modifiche) va valutato alla luce della giurisprudenza consolidata: si richiede che la progettazione sia stata condotta fino a una fase avanzata (di norma progetto esecutivo approvato) e che vi siano elementi concreti di realizzazione dell'opera (aggiudicazione/realizzazione).
- La mera approvazione di un progetto preliminare o definitivo, da sola, non garantisce automaticamente il diritto all'incentivo se mancano il progetto esecutivo approvato e la prospettiva effettiva di esecuzione dell'opera.
- Regolamenti comunali o clausole interne che prevedono riconoscimenti per livelli progettuali inferiori devono essere valutati insieme al principio giurisprudenziale e alla contrattazione decentrata: l'esistenza del regolamento non è necessariamente sufficiente a superare l'orientamento di legittimità che condiziona il pagamento alla fase avanzata della progettazione e alla realizzabilità dell'opera.
- In contenziosi similari è fondamentale documentare con chiarezza lo stato della progettazione (date e contenuti del progetto preliminare/definitivo/esecutivo), l'esistenza di atti amministrativi che attestino finanziamento, aggiudicazione o rinuncia motivata, nonché eventuali atti dell'Amministrazione che riconoscano il diritto al compenso.
- Chi agisce per ottenere il compenso deve porre in evidenza elementi probatori forti circa l'effettiva utilità e la realizzabilità dell'opera per l'Amministrazione; in assenza di tali elementi il ricorso rischia di essere respinto conformemente alla giurisprudenza di legittimità.
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