Cassazione Civile, Sentenza n. 8640/2023 del 27/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso verteva sulla conferma, da parte della Corte d'Appello di Catania, della pronuncia del Tribunale di Caltagirone che aveva accolto la domanda di Lamantia volta a dichiarare l'illegittimità del suo trasferimento all'area tecnica/protezione civile e a ottenere la riassegnazione alle originarie mansioni (specialista in vigilanza, vicecomandante, cat. D, pos. econ. D2) nonché il risarcimento del danno alla professionalità, all'immagine, alla vita di relazione e per perdita di chance. Il Comune censurava l'interpretazione dell'art. 52 d.lgs. n.165/2001 operata dalla Corte, sostenendo che la valutazione dell'equivalenza delle mansioni è di natura formale, rimessa ai contratti collettivi e non sindacabile dal giudice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha ritenuto infondato il vizio prospettato, affermando che, pur riconoscendo il principio dell'equivalenza formale delle mansioni nel pubblico impiego, quando la destinazione del dipendente ad altre mansioni determina nel concreto il sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa e la quasi totale inattività del lavoratore a causa dell'incompatibilità fra caratteristiche professionali e compiti assegnati, la vicenda esula dalla mera verifica di equivalenza formale. In tali casi si configura una fattispecie più grave (sottrazione pressoché integrale delle funzioni) che integra illecito e dà diritto al risarcimento del danno. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata confermata e il ricorso rigettato; il Comune è stato condannato alle spese di giudizio.
Norme richiamate
La Corte richiama il principio secondo cui l'art. 52 tutela il diritto del dipendente ad essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o ad altre formalmente equivalenti. Tuttavia, l'applicazione della norma non esclude il sindacato del giudice quando l'assegnazione concreta provochi lo svuotamento dell'attività lavorativa: in presenza di incompatibilità tali da determinare la quasi totale inattività del dipendente si configura un illecito risarcibile, indipendentemente dall'equivalenza formale prevista dai contratti.
Cass. sent. n. 11499/2022 (giurisprudenza richiamata)
Richiamata quale precedente consolidato: se la destinazione del dipendente ad altre mansioni determina il sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa, la vicenda esula dalla verifica dell'equivalenza formale e integra una fattispecie più grave, risarcibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2002
Norma amministrativa richiamata in sentenza per la valutazione degli oneri di contributo unificato; la Corte dà atto dell'applicazione del relativo meccanismo per il pagamento di un ulteriore importo da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego va distinta l'equivalenza formale delle mansioni (valutata in base ai contratti collettivi) dalla verifica materiale degli effetti concreti dell'assegnazione: il giudice può sindacare i fatti quando l'assegnazione determini la sostanziale inattività del dipendente.
- Se il trasferimento o la riassegnazione produce incompatibilità tali da svuotare le funzioni del lavoratore per un periodo non breve, si configura una lesione risarcibile della posizione lavorativa anche se, sulla carta, le mansioni risultano 'equivalenti'.
- Il lavoratore deve documentare la concretezza del danno (inattività, perdita di opportunità professionali, pregiudizio all'immagine e alla vita di relazione) per ottenere il ristoro; la Pubblica Amministrazione deve invece dimostrare l'esistenza di mansioni effettive e compatibili nell'area di destinazione.
- La riassegnazione forzata non sempre comporta il reintegro nelle mansioni originarie: il giudice valuta le soluzioni possibili (riasignazione o risarcimento) in relazione alla compatibilità concreta e alla effettiva possibilità organizzativa dell'amministrazione.
- La durata e la gravità della deprivazione di funzioni sono fattori decisivi: spostamenti temporanei o funzionali ben documentati e giustificati possono essere legittimi, mentre spostamenti che producono una perdurante inutilità lavorativa sono vietati e dannosi.
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