Cassazione Civile, Ordinanza n. 20777/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione effettuata dalla società ricorrente e dell'adesione dei controricorrenti, rilevando che la rinuncia era stata validamente sottoscritta e che l'adesione era stata espressa dai difensori muniti di procura speciale. Conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, senza pronunciare sulle spese, in applicazione dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
La controversia origina da un giudizio definito con sentenza della corte d'appello, contro la quale una società ha proposto ricorso per cassazione. Prima della trattazione in camera di consiglio, la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai propri difensori. I controricorrenti hanno aderito alla rinuncia tramite i rispettivi difensori, muniti di procura speciale, concordando anche la compensazione delle spese. La questione esaminata dalla Corte non riguarda il merito della lite, ma la ritualità e gli effetti della rinuncia al ricorso per cassazione e dell'adesione delle altre parti ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., oltre al richiamo dell'art. 83 c.p.c. per la procura speciale dei difensori.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione deve risultare da atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, oppure dal solo difensore munito di mandato speciale per tale effetto.
Se alla rinuncia aderisce l'altra parte personalmente o tramite avvocato autorizzato con mandato speciale, non si pronuncia la condanna alle spese.
La Corte richiama la procura speciale quale titolo che abilita il difensore a sottoscrivere validamente l'adesione alla rinuncia.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso è efficace se rispetta le forme previste dall'art. 390 c.p.c., potendo essere sottoscritta anche dal solo difensore purché munito di mandato speciale.
- L'adesione alla rinuncia da parte dei controricorrenti, resa personalmente o per mezzo di difensore munito di procura speciale, impedisce la pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
- Quando la rinuncia al ricorso è rituale e vi è adesione delle altre parti, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto senza decisione sul merito.
Come è indicizzato
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