Cassazione Penale, Ordinanza n. 25177/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto per motivi diversi da quelli tassativamente ammessi contro la sentenza di patteggiamento. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza ex art. 444 c.p.p. resa dal tribunale, lamentando la sproporzione della pena, la mancanza di una corretta qualificazione giuridica del fatto e l'assenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio. Il ricorso non specificava però in modo puntuale le ragioni a sostegno di tali doglianze. La Corte rileva che le censure risultano generiche e, comunque, formulate al di fuori dei limiti di ricorribilità previsti per la sentenza di patteggiamento, poiché non si inquadrano nei soli casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato come base della sentenza di patteggiamento impugnata.
Il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è ammissibile solo per motivi attinenti a richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi diversi sono inammissibili.
È indicata come fonte introduttiva del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., in vigore dal 3 agosto 2017.
Norma processuale che delimita l'ambito del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.
Cassa delle ammende
Somma alla quale il ricorrente è stato condannato per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè per vizi attinenti alla richiesta o alla sentenza, per erronea qualificazione giuridica del fatto e per illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Censure sulla proporzionalità della pena, sulla motivazione del trattamento sanzionatorio o su profili generici della decisione non sono, di per sé, deducibili in cassazione avverso il patteggiamento se non si traducono in una delle specifiche ipotesi di ricorribilità previste dalla legge.
- Il ricorso per cassazione contro il patteggiamento deve contenere motivi specifici e riconducibili ai casi consentiti; in difetto, è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dalla legge.
Come è indicizzato
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