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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16919/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente, già ritenuto responsabile nei gradi di merito, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che lo aveva condannato per ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale, sostenendo che la condotta dovesse essere riqualificata nel meno grave reato di incauto acquisto, e comunque censurando la dichiarazione di responsabilità ex art. 648 c.p.; con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenendo illogica e contraddittoria la dosimetria della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità, atteso che la motivazione della sentenza impugnata era logicamente e giuridicamente congrua e richiamava specificamente gli elementi valorizzati dal giudice di merito, in particolare il verbale di fermo del 23/05/2015. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e sorretta da motivazione adeguata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma richiamata come titolo di responsabilità per ricettazione; il ricorso mirava a contestarne l'applicazione e a ottenere la riqualificazione della condotta in diversa fattispecie più lieve.

  • art. 712 c.p.

    Richiamato dal ricorrente come possibile riqualificazione della condotta in incauto acquisto, alternativa alla ricettazione.

  • art. 132 c.p.

    Indicato, insieme all'art. 133 c.p., quale parametro della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Indicato, insieme all'art. 132 c.p., quale criterio di commisurazione della pena da parte del giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove sotto forma di diversa lettura degli elementi probatori già apprezzati dal giudice di merito, quando la motivazione della decisione impugnata sia logica e giuridicamente congrua.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave, se fondata solo su una diversa ricostruzione del materiale probatorio, è inammissibile in cassazione.
  • La determinazione della pena, inclusa la scelta della pena base e la modulazione degli aumenti o diminuzioni, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata e coerente con i criteri legali.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata quando la sentenza di merito dia conto, sia pure sinteticamente, degli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini della commisurazione della pena.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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