Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26339/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che ha confermato e parzialmente riformato la pronuncia di primo grado nei suoi confronti per plurimi episodi di usura aggravata e estorsione. I motivi di cassazione contestano, tra l'altro, la valutazione della prova (art. 192 c.p.p.), l'attendibilità e la mancanza di riscontri alle dichiarazioni delle persone offese (in particolare Salerno, Schifino, Russo, Urbano, Schiumerini, Abbeduto), la determinazione e il calcolo degli interessi usurari (art. 644 c.p.), la sussistenza di aggravanti (stato di bisogno, art. 644 comma 5 n.3), l'ingiustizia del profitto dell'estorsione (art. 629 c.p.), presunte contraddizioni tra consumazione e tentativo di estorsione tra i capi, e la congruità del trattamento sanzionatorio (artt.133 e 62-bis c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, reiterazione di censure già proposte e per essersi limitato a una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità. È stata confermata la valutazione motivata dei giudici di merito sulla riconducibilità delle condotte al ricorrente, sull'attendibilità delle persone offese e sui riscontri documentali e indiziari (intercettazioni, assegni, titoli cambiari). Conseguentemente il ricorso è rigettato; il ricorrente è condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di difesa della parte civile, che saranno liquidate dalla Corte d'appello di Catanzaro.

Norme richiamate

  • art. 644 cod. pen.

    Norma relativa al reato di usura; la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti patti usurari e ha calcolato tassi variabili (26,6%–40% con media superiore al 30%) riconoscendo lo stato di bisogno di alcune vittime come elemento probante della pattuità di interessi usurari.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sul reato di estorsione; la Corte ha ritenuto provata la condotta estorsiva (anche consumata per taluni capi) sulla base delle dichiarazioni delle vittime e dei riscontri (es. assegni posti all'incasso).

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa; la Cassazione rileva tuttavia che contestazioni basate sulla valutazione delle risultanze probatorie non sono ammissibili in cassazione se mirano a una rivalutazione del merito.

  • art. 533 comma 1 cod. proc. pen.

    Evocato dal ricorrente in relazione all'ingiustizia del profitto dell'estorsione; la Corte non ha ritenuto fondata la censura, confermando la valutazione del fatto posta dai giudici di merito.

  • art. 1815 cod. civ.

    Richiamato nella difesa per sostenere che la pattuizione illecita riguarda solo gli interessi usurari e non il capitale; la Corte di merito però ha valutato il complesso della pattuizione e la sua illiceità alla luce degli elementi probatori.

  • artt. 133 e 62-bis cod. pen.

    Riferiti al trattamento sanzionatorio e alla recidiva/gravità; la Corte d'appello ha motivato adeguatamente la determinazione della pena valorizzando gravità, professionalità dell'attività illecita e numero delle vittime; la Cassazione ha ritenuto la motivazione immune da vizio logico.

  • art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Richiamati dalla Cassazione per spiegare i limiti di ammissibilità dei motivi di ricorso: non sono consentiti motivi che costituiscono mera rinnovazione di censure di merito o che lamentano generiche carenze motivazionali.

  • art. 591 co. 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Citato con riferimento all'inammissibilità per mancanza di specificità dei motivi di impugnazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna per spese e sanzione allorché il ricorso sia dichiarato inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di somme e spese.

  • artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002

    Richiamati per la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; la Cassazione dispone che la Corte d'appello liquiderà tali somme.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito o per proporre una diversa lettura delle risultanze probatorie: i motivi che mirano a rinnovare la valutazione delle prove sono, di regola, inammissibili.
  • Le doglianze basate sulla presunta inaffidabilità o genericità delle dichiarazioni delle persone offese (art. 192 c.p.p.) devono essere formulate con specificità e non possono costituire il nucleo di un ricorso mirante alla rivalutazione dei fatti; la valutazione dell'attendibilità è rimessa al giudice di merito salvo vizi logici manifesti.
  • In presenza di una doppia conforme (decisioni di primo e secondo grado analoghe), il sindacato di legittimità è fortemente limitato: la cassazione richiede l'indicazione puntuale di vizi di diritto o di travisamento della prova non dedotti in appello.
  • Lo stato di bisogno della persona offesa in materia di usura può essere dimostrato anche per inferenza dalla entità del tasso di interesse pattuito: tassi molto elevati possono legittimare la presunzione che solo soggetti in condizione di bisogno abbiano accettato il prestito.
  • Per contestare efficacemente una sentenza nei gradi superiori occorre dedurre in modo specifico e circostanziato errori di diritto o vizî motivazionali (manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento della prova), indicando quali valutazioni concrete andrebbero ritenute insussistenti.
  • La determinazione della pena e la valutazione delle circostanze attenuanti/aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito: la cassazione può intervenire solo se emergono ragioni di insussistenza logica o arbitrarietà nella graduazione.
  • Se si vuol impugnare in cassazione questioni tecniche (calcolo del tasso usurario, determinazione del profitto estorsivo, qualificazione di atti come pagamento o riconoscimento), è essenziale allegare e documentare errori matematici, normativi o travisamenti oggettivi dei dati di fatto già valutati dai giudici di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.