Cassazione Penale, Sentenza n. 26339/2025 del 18/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che ha confermato e parzialmente riformato la pronuncia di primo grado nei suoi confronti per plurimi episodi di usura aggravata e estorsione. I motivi di cassazione contestano, tra l'altro, la valutazione della prova (art. 192 c.p.p.), l'attendibilità e la mancanza di riscontri alle dichiarazioni delle persone offese (in particolare Salerno, Schifino, Russo, Urbano, Schiumerini, Abbeduto), la determinazione e il calcolo degli interessi usurari (art. 644 c.p.), la sussistenza di aggravanti (stato di bisogno, art. 644 comma 5 n.3), l'ingiustizia del profitto dell'estorsione (art. 629 c.p.), presunte contraddizioni tra consumazione e tentativo di estorsione tra i capi, e la congruità del trattamento sanzionatorio (artt.133 e 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, reiterazione di censure già proposte e per essersi limitato a una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità. È stata confermata la valutazione motivata dei giudici di merito sulla riconducibilità delle condotte al ricorrente, sull'attendibilità delle persone offese e sui riscontri documentali e indiziari (intercettazioni, assegni, titoli cambiari). Conseguentemente il ricorso è rigettato; il ricorrente è condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di difesa della parte civile, che saranno liquidate dalla Corte d'appello di Catanzaro.
Norme richiamate
Norma relativa al reato di usura; la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti patti usurari e ha calcolato tassi variabili (26,6%–40% con media superiore al 30%) riconoscendo lo stato di bisogno di alcune vittime come elemento probante della pattuità di interessi usurari.
Norma sul reato di estorsione; la Corte ha ritenuto provata la condotta estorsiva (anche consumata per taluni capi) sulla base delle dichiarazioni delle vittime e dei riscontri (es. assegni posti all'incasso).
Richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa; la Cassazione rileva tuttavia che contestazioni basate sulla valutazione delle risultanze probatorie non sono ammissibili in cassazione se mirano a una rivalutazione del merito.
art. 533 comma 1 cod. proc. pen.
Evocato dal ricorrente in relazione all'ingiustizia del profitto dell'estorsione; la Corte non ha ritenuto fondata la censura, confermando la valutazione del fatto posta dai giudici di merito.
Richiamato nella difesa per sostenere che la pattuizione illecita riguarda solo gli interessi usurari e non il capitale; la Corte di merito però ha valutato il complesso della pattuizione e la sua illiceità alla luce degli elementi probatori.
Riferiti al trattamento sanzionatorio e alla recidiva/gravità; la Corte d'appello ha motivato adeguatamente la determinazione della pena valorizzando gravità, professionalità dell'attività illecita e numero delle vittime; la Cassazione ha ritenuto la motivazione immune da vizio logico.
art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Richiamati dalla Cassazione per spiegare i limiti di ammissibilità dei motivi di ricorso: non sono consentiti motivi che costituiscono mera rinnovazione di censure di merito o che lamentano generiche carenze motivazionali.
art. 591 co. 1 lett. c) cod. proc. pen.
Citato con riferimento all'inammissibilità per mancanza di specificità dei motivi di impugnazione.
Norma che consente la condanna per spese e sanzione allorché il ricorso sia dichiarato inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di somme e spese.
Richiamati per la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; la Cassazione dispone che la Corte d'appello liquiderà tali somme.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito o per proporre una diversa lettura delle risultanze probatorie: i motivi che mirano a rinnovare la valutazione delle prove sono, di regola, inammissibili.
- Le doglianze basate sulla presunta inaffidabilità o genericità delle dichiarazioni delle persone offese (art. 192 c.p.p.) devono essere formulate con specificità e non possono costituire il nucleo di un ricorso mirante alla rivalutazione dei fatti; la valutazione dell'attendibilità è rimessa al giudice di merito salvo vizi logici manifesti.
- In presenza di una doppia conforme (decisioni di primo e secondo grado analoghe), il sindacato di legittimità è fortemente limitato: la cassazione richiede l'indicazione puntuale di vizi di diritto o di travisamento della prova non dedotti in appello.
- Lo stato di bisogno della persona offesa in materia di usura può essere dimostrato anche per inferenza dalla entità del tasso di interesse pattuito: tassi molto elevati possono legittimare la presunzione che solo soggetti in condizione di bisogno abbiano accettato il prestito.
- Per contestare efficacemente una sentenza nei gradi superiori occorre dedurre in modo specifico e circostanziato errori di diritto o vizî motivazionali (manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento della prova), indicando quali valutazioni concrete andrebbero ritenute insussistenti.
- La determinazione della pena e la valutazione delle circostanze attenuanti/aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito: la cassazione può intervenire solo se emergono ragioni di insussistenza logica o arbitrarietà nella graduazione.
- Se si vuol impugnare in cassazione questioni tecniche (calcolo del tasso usurario, determinazione del profitto estorsivo, qualificazione di atti come pagamento o riconoscimento), è essenziale allegare e documentare errori matematici, normativi o travisamenti oggettivi dei dati di fatto già valutati dai giudici di merito.
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