Cassazione Penale, Sentenza n. 46973/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale sostenendo che la Corte territoriale aveva ritenuto la sua responsabilità sulla base del solo ruolo formale di amministratore ("amministratore apparente"), senza fornire riscontri concreti circa l'elemento soggettivo del reato. Ciambrone ha dedotto di essere in realtà un mero dipendente/prestanome, di aver delegato la firma a Carpino per anni, di aver sporto querele contro Carpino e che, fino al 2012, era all'oscuro della gestione aziendale; pertanto la corte di appello avrebbe omesso l'analisi di segnali di allarme o altri indici che possano provare la consapevolezza e la volontà di non impedire le distrazioni contestate (98.000 euro di liquidità e autofattura del 22/01/2016).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro. I giudici di legittimità hanno richiamato e applicato il principio secondo cui l'amministratore apparente non può essere automaticamente ritenuto corresponsabile per la bancarotta fraudolenta patrimoniale sulla base del solo possesso della carica formale: occorre provare la consapevolezza di fatti pregiudizievoli o la presenza di "segnali di allarme" tali da desumere il dolo eventuale e, altresì, la volontà (nella forma del dolo indiretto) di non impedire l'evento. La Cassazione ha censurato la motivazione della Corte territoriale come contraddittoria e insufficiente nel dimostrare che Ciambrone, pur essendo amministratore di diritto, avesse effettivamente conoscenza e volontà di partecipare o omettere per impedire le distrazioni contestate (tra cui l'autofattura 2016 e la scomparsa della liquidità). Pertanto la condanna viene annullata e la causa rinviata per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesta di enunciazione del motivo nei limiti per la motivazione; citato come regola formale sulla formulazione del motivo di ricorso in Cassazione.
legge fallimentare (principi in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale)
Ricorda che la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale richiede valutazione dell'elemento soggettivo; l'amministratore di diritto può rispondere solo se sussiste consapevolezza o segnali inequivocabili di condotte fraudolente dell'amministratore di fatto e volontà di non impedire l'evento.
Giurisprudenza della Cassazione citata (Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018)
Affermato il principio secondo cui, per l'amministratore "testa di legno", occorre provare l'effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli o segnali di allarme e la volontà di non impedire l'evento (dolo eventuale e dolo indiretto).
Giurisprudenza della Cassazione citata (Sez. 5, n. 28007 del 04/06/2004)
Conferma che l'accettazione formale della carica non implica automaticamente la consapevolezza di disegni criminosi dell'amministratore di fatto.
Giurisprudenza della Cassazione citata (Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010)
Ulteriore richiamo al principio restrittivo sulla responsabilità dell'amministratore apparente: non basta la posizione formale per fondare la presunzione di dolo.
Massime di principio
- La sola carica formale di amministratore non basta per la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale: la pubblica accusa deve provare la consapevolezza di fatti pregiudizievoli o segnali di allarme che rendano prevedibile la distrazione di beni.
- Per configurare il concorso dell'amministratore apparente occorrono due elementi: (a) prova della conoscenza o di segnali inequivocabili tali da integrare il dolo eventuale; (b) prova della volontà, anche nella forma del dolo indiretto, di non impedire l'evento.
- Elementi probatori utili a dimostrare la responsabilità includono: deleghe e poteri effettivi, effettiva gestione di conti e rapporti con clienti/contabili, percezione di somme o disposizione di beni, comunicazioni interne che evidenzino conoscenza delle distrazioni, e la contiguità temporale degli atti contestati con l'esercizio effettivo di funzioni.
- Se l'imputato ha svolto il ruolo di mero dipendente o ha formalmente delegato i poteri di gestione per lungo periodo, ciò rafforza l'esigenza di prove specifiche della sua consapevolezza; in mancanza, la decisione può essere annullata per insufficiente motivazione.
- Atti contestati compiuti dopo la cessazione dalla carica richiedono una chiara spiegazione di in quale veste l'imputato avrebbe potuto realizzarli; la temporalità e la qualifica effettiva sono rilevanti per l'imputabilità.
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