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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1024/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Monza che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione tra due sentenze (n. 2742/2021 e n. 867/2018) e, con riferimento alla prima sentenza, l'applicazione delle pene sostitutive (anche semilibertà e detenzione domiciliare) ai sensi dell'art.20-bis c.p. Il motivo unico di ricorso in Cassazione denunciava inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione, sostenendo che il rigetto si sarebbe fondato sulla sola esistenza di precedenti penali e che la disciplina riformata (d.lgs. n.150/2022) mira a favorire misure di sostituzione per pene brevi; inoltre si contestava la mancata valutazione dell'età avanzata del condannato e l'omessa considerazione delle pene sostitutive più afflittive come idonee a prevenire la recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il giudice di merito, anche dopo il d.lgs. n.150/2022, esercita un potere discrezionale vincolato ai criteri dell'art.133 c.p.: tale giudizio sfugge al sindacato di legittimità se adeguatamente motivato. Nel caso concreto il Tribunale di Monza ha fornito motivazione sufficiente e non manifestamente illogica: ha riscontrato l'assenza di elementi positivi offerti dall'istante per ritenere che le pene sostitutive avrebbero neutralizzato il pericolo di recidiva; ha evidenziato la pluralità e la gravità delle condanne (più condanne in sei anni per reati anche gravi), la vicinanza della pena al limite edittale rispetto alle sostitutive invocate, la persistente inefficacia deterrente delle precedenti sanzioni e le condizioni economiche del ricorrente come fattore ricorrente nelle condotte delittuose. Ha inoltre ritenuto che l'età non fosse idonea, di per sé, a escludere il rischio di recidiva. Per questi motivi la motivazione giudiziale è stata ritenuta adeguata e il rigetto confermato. La Corte ha infine condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150

    Riforma il regime delle pene sostitutive per pene detentive brevi; tuttavia, secondo la Corte, non elimina la discrezionalità del giudice di merito che deve valutare i criteri dell'art.133 c.p. e motivare adeguatamente il diniego.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Norma richiamata in relazione alla richiesta di applicazione di pene sostitutive; la Corte non ha ritenuto che la sua invocazione impedisca al giudice di esercitare la valutazione discrezionale sulla sostituzione quando vi siano elementi ostativi.

  • art. 58, legge 24 novembre 1981, n.689

    Disciplina la sostituzione delle pene detentive brevi richiamando i criteri dell'art.133 c.p.; la Corte rileva che il giudice deve correlare gli elementi ostativi alla specifica sanzione sostitutiva e motivare come tali elementi incidano negativamente sull'adempimento delle prescrizioni.

  • art. 59, legge 24 novembre 1981, n.689

    Individua le condizioni ostative alla concessione delle pene sostitutive limitandole a circostanze attinenti al reato oggetto di giudizio; la Corte sottolinea che le condizioni ostative previste non comprendono in astratto i precedenti penali, ma il giudice può valutare i precedenti nel contesto del rischio di recidiva e della concreta idoneità della sostituzione.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri generali per la determinazione della pena che devono essere considerati dal giudice quando valuta la sostituibilità della pena detentiva; la Corte afferma che il riferimento a tali criteri vincola il potere discrezionale del giudice e richiede motivazione adeguata.

Massime di principio

  • Il giudice di merito mantiene un ampio margine discrezionale nella valutazione dell'applicabilità delle pene sostitutive alle pene detentive brevi, purché motivi adeguatamente le ragioni del diniego alla luce dei criteri dell'art.133 c.p.
  • Il mero richiamo ai precedenti penali non è, di per sé, sufficiente a giustificare il rigetto della richiesta di pene sostitutive: il giudice deve correlare i precedenti al rischio concreto di recidiva e spiegare perché essi incidono specificamente sull'idoneità della misura sostitutiva invocata.
  • Il giudice deve motivare in termini concreti anche la non idoneità delle misure sostitutive "più afflittive" (es. semilibertà, detenzione domiciliare), indicando perché tali misure non sarebbero in grado di garantire l'osservanza delle prescrizioni e di ridurre il rischio di recidiva.
  • Fattori come l'età o la difficile situazione economica possono essere considerati, ma non sono automaticamente determinanti; il loro rilievo dipende dalla valutazione complessiva della personalità del condannato, dalla storia criminale e dall'efficacia deterrente delle precedenti misure.
  • In sede di impugnazione in Cassazione la valutazione di merito non è rivedibile se la motivazione del giudice è logica e non manifestamente irragionevole: la Corte di legittimità controlla la correttezza dell'iter motivazionale, non sostituisce la valutazione prognostica del giudice di merito.

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