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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38281/2025 del 25/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Priolo ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento per tentato omicidio e illecita detenzione di armi, dai quali è stato definitivamente assolto. La vicenda riguarda un agguato del 14/12/2011 ai danni di Brandimarte Giuseppe. La Corte territoriale ha ritenuto ostative all'indennizzo alcune condotte attribuite al Priolo: residui di polvere da sparo su viso e mani senza spiegazioni, la "spasmodica" ricerca del presunto assassino del figlio (Perri Vincenzo) rivolgendosi ad ambienti malavitosi, la preparazione di una borsa con denaro da offrire a Brandimarte per ottenere il nipote, e numerose telefonate al fratello nei momenti antecedenti e successivi l'agguato. Il ricorrente ha censurato la motivazione e la valutazione di tali elementi, sostenendo che in sede di cognizione alcuni elementi (esito dello stub, alibi, incontro con il fratello) erano stati ridimensionati o smentiti e che mancava prova dell'intenzione di offrire denaro; ha dedotto violazione dell'art. 314 c.p.p. e vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice della riparazione può valutare autonomamente, ex ante, il materiale probatorio non per accertare la responsabilità penale ma per stabilire se la condotta dell'interessato abbia, con dolo o colpa grave, contribuito a far sorgere l'apparenza della configurabilità di reato tale da giustificare la misura cautelare. Pur non ritenendo penalmente rilevanti le condotte contestate, la Corte territoriale ha logicamente ritenuto che il comportamento del Priolo (in particolare la ricerca del presunto assassino attraverso ambienti malavitosi anziché tramite le forze dell'ordine, unitamente agli altri elementi indizianti) costituisse un grave comportamento imprudente e oggettivamente idoneo a causare l'intervento coercitivo dell'autorità. Conseguentemente è stata esclusa la riparazione e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    La norma è applicata per valutare l'esclusione dell'indennizzo quando la custodia cautelare è stata causata da condotta dolosa o da colpa grave dell'interessato; la Corte la interpreta richiamando un concetto di colpa oggettiva (id quod plerumque accidit) non coincidente con la colpa penale ma rilevante ai fini civilistici della riparazione.

  • Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 (Maltese)

    Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 2014, Maltese, Rv. 259082

    Stabilisce che il giudice della riparazione valuta ex ante se la condotta abbia creato la falsa apparenza di configurabilità di un illecito; la verifica non coincide con la ricostruzione penalistica degli elementi di reato.

  • Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)

    Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203638

    Conferma l'autonomia del giudice della riparazione nella valutazione del materiale probatorio ai fini civilistici della domanda di indennizzo, inclusa la verifica di eventuali cause di esclusione del diritto alla riparazione.

Massime di principio

  • Nelle domande di riparazione dopo assoluzione il giudice valuta obiettivamente (id quod plerumque accidit) se il comportamento dell'interessato abbia, anche senza rilevanza penale, contribuito a creare l'apparenza di colpevolezza tale da giustificare la misura cautelare.
  • La "colpa" ostativa all'indennizzo è un concetto civilistico/oggettivo: non è richiesta la colpa penale, ma una condotta macroscopicamente negligente o imprudente che abbia potuto ragionevolmente determinare l'intervento dell'autorità.
  • Comportamenti che dimostrino ricerca attiva del sospetto tramite ambienti criminali, contatti con malavitosi, offerte di denaro per ottenere informazioni o assenza di spiegazioni plausibili per elementi tecnici (es. residui da sparo) possono escludere l'indennizzo anche se non sono stati qualificati come reato nel processo penale.
  • Il giudice della riparazione compie una valutazione autonoma e preventiva (ex ante) rispetto al processo penale: non si tratta di riesame per stabilire il reato, ma di verificare la causa dell'intervento coercitivo.
  • Per difendersi efficacemente in simili richieste è utile documentare e provare spiegazioni attendibili per ogni elemento sospetto (es. contestare esiti tecnico-scientifici, fornire alibi documentati, dimostrare contatti con le forze dell'ordine anziché con terzi sospetti) e testimonianze che escludano la causalità tra la propria condotta e l'emissione della misura cautelare.

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