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Sentenza

Sentenza n. 2165/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600097

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, con la quale le era stato riconosciuto il diritto a usufruire del beneficio economico complessivo di euro 1.500,00 mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo. Ha dedotto la mancata esecuzione della pronuncia da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito e ha chiesto che fosse ordinato all’Amministrazione di adempiere, anche mediante la nomina di un commissario ad acta, nonché la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il giudicato risultava attestato dal Tribunale di Siracusa in data 12 gennaio 2026; la sentenza era stata notificata ai fini esecutivi e risultava decorso il termine di 120 giorni previsto dalla legge.

La decisione

Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, rilevando che il Ministero non aveva fornito prova dell’esecuzione del giudicato e che sussistevano tutti i presupposti processuali per l’intervento del giudice dell’ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario mediante il pagamento, in favore della ricorrente, dell’importo dovuto tramite la Carta elettronica del docente, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha contestualmente nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia dell’Amministrazione, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente dello stesso ufficio, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere. Il commissario è stato considerato obbligato all’espletamento dell’incarico, salvo giustificato motivo da sottoporre al giudice, e senza diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero resistente e di attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché il meccanismo surrogatorio mediante commissario ad acta è stato ritenuto sufficiente a superare rapidamente l’inerzia amministrativa. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lett. e)

    Il giudice dell’ottemperanza può adottare misure idonee a rendere effettiva l’esecuzione del giudicato, compresa la penalità di mora; tuttavia, nel caso concreto, tale penalità non è stata ritenuta necessaria perché è stato predisposto un meccanismo sostitutivo mediante commissario ad acta.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata e non adempiuta dall’Amministrazione, legittima l’azione di ottemperanza e l’adozione di ordini esecutivi e misure sostitutive.

  • art. 14 l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza ai fini esecutivi, risultano integrati, nel caso esaminato, i presupposti temporali per promuovere l’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 1 l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato del giudice ordinario.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato sia comprovato come definitivo, sia stato ritualmente notificato ai fini esecutivi, sia decorso il termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche e l’Amministrazione non dimostri di avervi dato esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a sostituirsi all’Amministrazione in caso di ulteriore inerzia dopo la scadenza del termine assegnato.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’Amministrazione inadempiente, l’incarico può essere ritenuto compreso nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e, pertanto, non comporta il riconoscimento di un compenso aggiuntivo.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando il giudice abbia già predisposto un effettivo e rapido meccanismo surrogatorio mediante la nomina di un commissario ad acta, idoneo a eliminare l’inerzia amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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