Cassazione Penale, Ordinanza n. 05458/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso proposto personalmente dal condannato avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non assenti profili di colpa nella presentazione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (magistrato)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato personalmente il decreto/ordinanza del magistrato di sorveglianza di Bari del 2 ottobre 2024. La Corte rileva che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 e che, pertanto, il ricorso per cassazione dell'imputato, e quindi anche del condannato, deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché l'atto è stato invece proposto personalmente, il ricorso è dichiarato inammissibile de plano. Non risultano altri motivi di ricorso esaminati nel merito.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
il ricorso per cassazione dell'imputato, e quindi anche del condannato, deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione quando proposto dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017
l'inammissibilità può essere dichiarata senza ulteriore contraddittorio quando il vizio emerge ictu oculi dagli atti
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
ha introdotto il requisito della sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non siano assenti profili di colpa nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso dell'imputato o del condannato proposto dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- L'inosservanza del requisito di sottoscrizione tecnica del ricorso per cassazione determina una causa di inammissibilità rilevabile de plano quando il vizio risulti immediatamente dagli atti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La verifica sulla colpa nella proposizione del ricorso è necessaria ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria accessoria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05157/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05253/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05267/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05268/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05269/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05270/2025 del 10/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →