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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05458/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso proposto personalmente dal condannato avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non assenti profili di colpa nella presentazione del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistrato)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato personalmente il decreto/ordinanza del magistrato di sorveglianza di Bari del 2 ottobre 2024. La Corte rileva che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 e che, pertanto, il ricorso per cassazione dell'imputato, e quindi anche del condannato, deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché l'atto è stato invece proposto personalmente, il ricorso è dichiarato inammissibile de plano. Non risultano altri motivi di ricorso esaminati nel merito.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    il ricorso per cassazione dell'imputato, e quindi anche del condannato, deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione quando proposto dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    l'inammissibilità può essere dichiarata senza ulteriore contraddittorio quando il vizio emerge ictu oculi dagli atti

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • legge n. 103 del 2017

    ha introdotto il requisito della sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione

  • Corte cost., sent. n. 186 del 2000

    la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non siano assenti profili di colpa nella proposizione del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso dell'imputato o del condannato proposto dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • L'inosservanza del requisito di sottoscrizione tecnica del ricorso per cassazione determina una causa di inammissibilità rilevabile de plano quando il vizio risulti immediatamente dagli atti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La verifica sulla colpa nella proposizione del ricorso è necessaria ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria accessoria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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