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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19866/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per vizio di motivazione e violazione dell'art. 6 della legge 22 aprile 2005, n. 69: il difensore denunciava che le informazioni nel mandato di arresto europeo erano troppo stringate e confuse, contestando la mancata prova compiuta dell'identificazione (nonostante riferimenti AFIS e SIRENE), la descrizione frammentaria e potenzialmente alternativa dei fatti (art. 6, lett. c) della legge 69/2005) e l'assenza dell'indicazione della pena minima (art. 6, lett. f) della legge 69/2005). Si chiedeva l'annullamento della decisione di consegna.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che, per la disciplina vigente (modifica introdotta dal d.lgs. 2/2/2021, n.10 all'art. 22 della legge 69/2005), il sindacato di legittimità è limitato ai motivi indicati dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606 c.p.p., escludendo i vizi di mera motivazione salvo che siano radicali. La Corte d'appello ha motivato adeguatamente l'identificazione tramite fotosegnalamento, riscontro AFIS e comparazione SIRENE/SSA; non è compito dell'autorità italiana sindacare se la persona sia effettivamente stata in Austria; la carenza di indicazione della pena minima è irrilevante in quanto rileva solo la pena detentiva edittale massima (interpretazione conforme alla decisione quadro 2002/584/GAI e alla giurisprudenza di legittimità); la formulazione alternativa delle fattispecie non crea incertezza quando le ipotesi sono contigue. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge 22 aprile 2005, n. 69

    art. 6 (requisiti del mandato di arresto europeo), art. 22 (impugnazioni)

    Stabilisce i contenuti informativi del mandato di arresto europeo; la Corte ha ritenuto che i requisiti siano soddisfatti quando vi sia identificazione tramite sistemi come AFIS e SIRENE e che non sia necessaria l'indicazione della pena minima, ma solo della pena detentiva edittale massima.

  • decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10

    art. 18 (modifica art. 22 della legge 69/2005)

    Ha limitato il ricorso per cassazione contro le sentenze di consegna ai soli motivi di legittimità espressi dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606 c.p.p., escludendo il sindacato esteso sulla motivazione.

  • codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. a), b), c); art. 616

    Art. 606 indica i motivi da cui possono derivare i soli vizi rilevabili in cassazione nella materia del mandato d'arresto europeo (i motivi ammessi). L'art. 616 è stato applicato per la condanna alle spese processuali del ricorrente.

  • decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002

    La Corte sottolinea che il testo originale della decisione quadro si riferisce alla 'scala di pene' e che, ai fini della consegna, rileva principalmente la pena detentiva edittale massima; la traduzione italiana che parla di pena minima e massima non impone l'indicazione della minima.

  • Corte costituzionale

    sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione al criterio di responsabilità quando si dispone l'obbligo di versare somme a titolo di ammenda, valutato qui in termini di inesistenza di colpa grave nel proporre il ricorso.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione contro una decisione di consegna in esecuzione di mandato di arresto europeo, la cognizione è limitata ai soli motivi di legittimità espressi dalle lettere a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p.; i vizi di mera motivazione sono inammissibili salvo che la motivazione sia del tutto mancante o abnorme.
  • Per l'identificazione del soggetto richiesto in consegna sono normalmente sufficienti riscontri documentali quali fotosegnalamento, riscontro AFIS e comparazioni SIRENE/SSA; l'autorità italiana non deve riesaminare compiutamente se la persona sia stata materialmente nel territorio dello Stato richiedente.
  • Nel mandato di arresto europeo è rilevante indicare la pena detentiva edittale massima prevista dalla legge dello Stato emittente; l'indicazione della pena minima non è richiesta per la decisione sulla consegna, per effetto dell'interpretazione della decisione quadro.
  • La descrizione alternativa di più fattispecie contigue non inficia la richiesta di consegna se le ipotesi sono tra loro raccordabili e non generano incertezza essenziale sull'accusa.
  • Chi propone ricorso infondato o non rientrante nei limiti di legge può essere condannato al pagamento delle spese e a somme a titolo di ammenda; il difensore dovrebbe concentrare le impugnazioni sui motivi effettivamente consentiti per evitare sanzioni.

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