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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18615/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'assunzione della lavoratrice presso un'azienda sanitaria pubblica mediante una serie di contratti a tempo determinato. La corte territoriale aveva accertato l'illegittimità dei contratti per difetto di causale giustificatrice e, pur escludendo la conversione del rapporto a tempo indeterminato per la natura pubblicistica del datore di lavoro, aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del cosiddetto danno comunitario, quantificandolo in sette mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. La domanda risarcitoria era stata motivata dal lungo susseguirsi di proroghe del rapporto a termine. Nel ricorso per cassazione l'azienda sanitaria impugnava la decisione con tre motivi, ma il testo disponibile non ne specifica il contenuto. Prima della decisione, le parti depositavano istanza congiunta chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione integrale delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione non decide nel merito dei motivi di ricorso, perché prende atto dell'istanza congiunta delle parti e dichiara l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte aggiunge che non si applica il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale meccanismo sanzionatorio vale per l'inammissibilità originaria dell'impugnazione e non per quella derivante da sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l'inammissibilità del ricorso deriva da sopravvenuta carenza di interesse, poiché la norma è finalizzata a scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose e presuppone un'inammissibilità originaria del gravame.

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio di legittimità, interviene una sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla decisione, la Corte può dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza esaminare i motivi di impugnazione.
  • Il meccanismo del raddoppio del contributo unificato previsto per le impugnazioni inammissibili non opera se l'inammissibilità non è originaria ma sopravviene per fatti successivi che eliminano l'interesse alla decisione.
  • In caso di cessazione sopravvenuta dell'interesse a proseguire il giudizio, la regolazione delle spese può essere disposta in compensazione ove vi sia accordo tra le parti o altra ragione coerente con l'esito processuale.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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