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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15117/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società contribuente)

La controversia

La controversia originava da un avviso di accertamento TARI per l’anno 2011 relativo ad aree adibite a sosta a pagamento gestite dalla società contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva rigettato l’appello dell’ente impositor. Avverso la sentenza regionale la società soccombente in appello proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Successivamente, però, le parti depositavano atto di rinuncia al ricorso con contestuale accettazione, chiedendo l’estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della ricorrente e della contestuale accettazione della controparte, rilevando che la rinuncia è atto recettizio e che nel giudizio di cassazione può essere effettuata fino alla data dell’adunanza camerale. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio e ha compensato integralmente le spese tra le parti, in conformità all’accordo intervenuto. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché l’esito estintivo non integra rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso in cassazione è atto recettizio; gli adempimenti previsti dalla norma sono funzionali all’adesione della controparte e alla regolazione delle spese, e la rinuncia è efficace ai fini dell’estinzione se tempestiva.

  • art. 391 c.p.c.

    In caso di estinzione del giudizio conseguente a rinuncia accettata, la Corte può non adottare statuizioni sulle spese quando le parti abbiano concordato la compensazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La norma, essendo di natura lato sensu sanzionatoria e di stretta interpretazione, non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia, e non in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso può essere validamente effettuata fino alla data dell’adunanza camerale, producendo l’estinzione del processo se ricorrono i presupposti di legge.
  • La rinuncia al ricorso ha natura di atto recettizio e l’accettazione della controparte non è condizione di efficacia dell’estinzione, ma rileva soprattutto per la disciplina delle spese.
  • L’estinzione del giudizio per rinuncia esclude l’applicazione della maggiorazione del contributo unificato prevista per i soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
  • Quando le parti raggiungono un accordo sulla compensazione, la Corte può dichiarare estinto il giudizio senza adottare ulteriori statuizioni sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRinvio pregiudiziale

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